Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 38, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 39, comma 1,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio

1997 dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, sull'istanza

proposta da Ruotolo Vincenzo iscritta al n. 326 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, in

funzione di giudice dell'esecuzione penale, con ordinanza del 7

febbraio 1997 (r.o. n. 326 del 1997) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38,

terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), e 39, comma 1, della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), nella parte in cui la predetta normativa non prevede

l'estinzione della pena e/o della sua esecuzione nei confronti dei

condannati con sentenza divenuta definitiva in data antecedente a

quella di entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 per uno dei

reati previsti dall'art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del

1985, i quali abbiano presentato tempestiva domanda di condono in

relazione ad un manufatto edilizio rientrante oggettivamente e

temporalmente nella previsione di cui alla stessa legge n. 724, e

versato l'oblazione ritenuta congrua dalla competente autorità

amministrativa;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l'art. 3 della

Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento tra

coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 724 del

1994, erano già stati irrevocabilmente condannati in sede penale per

i reati indicati nel capoverso dell'art. 38 della legge n. 47 del

1985, e coloro che, invece, alla stessa data ancora non lo erano

stati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la Corte, con ordinanza n. 219 del 1997, ha

dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione,

ponendo in rilievo, come già con la precedente sentenza n. 369 del

1988, la diversità di situazioni in cui si trovano, da una parte, i

soggetti imputati durante il procedimento penale e, dall'altra, i

soggetti condannati a seguito di sentenza definitiva:

che la stessa Corte ha ripetutamente sottolineato la

discrezionalità del legislatore nel fissare, una volta individuata

una causa estintiva del reato, i limiti temporali di essa in

relazione allo stato dell'azione penale (v., oltre alla richiamata

ordinanza n. 219 del 1997, le ordinanze nn. 294 e 137 del 1996);

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili nuovi rispetto

a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di

indurre a diverso avviso;

che, per quanto riguarda l'accenno contenuto nell'ordinanza di

rimessione alla circostanza che la condanna comprendeva anche la

sanzione amministrativa della demolizione dell'immobile, è

sufficiente osservare, ai fini della manifesta infondatezza, che il

combinato disposto degli artt. 38, commi secondo e quarto, e 43 della

legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti tassativi della

oblazione e della concessione in sanatoria, anche quelli sui

procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative (purché non

sia ancora intervenuta la completa ed integrale esecuzione);

che l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, impartito dal

giudice penale con la sentenza di condanna per il reato di

costruzione in assenza di concessione o in totale difformità, ha

"carattere di supplenza, a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio

amministrativo" e "natura di sanzione amministrativa e non di pena

accessoria o di sanzione criminale atipica", secondo un indirizzo

ormai costante della Corte di cassazione in sede penale;

che l'ordine anzidetto, ancorché contenuto in sentenza passata

in giudicato, deve essere revocato dallo stesso giudice quando e nei

limiti in cui risulti incompatibile con un provvedimento adottato

dalla pubblica amministrazione (Cass. pen., sez. III, 20 marzo 1990,

n. 3895 e 7 maggio 1992, n. 489), ovvero può essere riesaminabile in

sede di esecuzione (Cass., 15 dicembre 1992, n. 1946) e quindi subire

modificazioni in conseguenza della definizione della procedura di

sanatoria edilizia a seguito di condono, ancorché non sia prevista

alcuna estinzione della pena nell'ipotesi di condanna in base a

sentenza definitiva (Cass. pen., 19 luglio 1995, n. 2144);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata sotto ogni profilo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 38, terzo comma,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), e 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Trani, sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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