Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della Tariffa allegata al

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e

catastali), in relazione agli artt. 6, 7 e 8 della legge 9 ottobre

1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, iscritta

al n. 322 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 238- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 aprile 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa è stata

sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale "della

tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635" - Disciplina

delle imposte ipotecarie e catastali - nella parte in cui risultano

sottoposti ad imposta proporzionale ipotecaria e catastale i

trasferimenti immobiliari fatti ai Comuni a titolo gratuito con

"evidente diversità e disparità di trattamento rispetto a medesimi

atti ma a titolo oneroso" (soggetti alle suddette imposte in misura

fissa), per contrasto con gli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione

agli artt. 6, 7 e 8, l. 9 ottobre 1971, n. 825 ove si stabilisce

"l'esenzione da imposta nelle successioni e donazioni o altre

liberalità per gli atti fra vivi a favore dello Stato, delle

regioni, province e comuni" nonché "lo stesso principio per gli atti

a titolo oneroso e per gli stessi soggetti";

che è intervenuto in giudizio, tramite l'Avvocatura generale

dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso

per l'infondatezza della questione;

Considerato che quanto alla dedotta disparità di trattamento cui

sarebbero soggetti da un lato i trasferimenti di immobili a titolo

gratuito in favore dei Comuni (per i quali si applicano imposte

ipotecarie e catastali in misura proporzionale), dall'altro medesimi

atti a titolo oneroso (per i quali le suddette imposte sono dedotte

in misura fissa), va rilevata l'evidente non omogeneità dei termini

di raffronto, apparendo nient'affatto irrazionale accordare un

maggior beneficio (imposta fissa) allorché l'acquisto dell'immobile

gravi totalmente sul pubblico bilancio; diversamente prevedendosi

(imposta proporzionale) quando al trasferimento dell'immobile in

favore del Comune non corrisponda invece alcun esborso a carico dello

stesso;

che, ancora, con riferimento all'assunto contrasto con la legge

di delega (n. 825 del 1971) questa prevede esenzione d'imposta, per

successioni e donazioni, in favore dello Stato, delle regioni,

province e comuni, nulla disponendo, invece, con riguardo specifico

alle imposte ipotecarie e catastali per atti a titolo gratuito;

talché non si ravvisa alcuna violazione degli artt. 70 e 76 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l, 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

635 - Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, sollevata, con

riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. in relazione agli artt. 6, 7

e 8, l. 9 ottobre, 1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo

grado di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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