Corte costituzionale

Ordinanza n. 557/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e

quarto comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti

per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella

legge 4 luglio 1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo

1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sui ricorsi

riuniti proposti da Riolfo Anna Maria ed altre contro il Provveditore

agli studi di Venezia ed altri, iscritta al n. 499 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Riolfo Anna Maria ed altre,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con

ordinanza emessa l'8 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo e quarto comma, del decreto-legge

3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4

luglio 1988, n. 246: a) nella parte (primo comma) in cui il beneficio

della immissione in ruolo viene previsto a favore dei soli insegnanti

elementari in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con nomina

conferita dal Provveditore agli studi, restando così esclusi gli

insegnanti elementari in servizio nello stesso anno scolastico per

l'espletamento di supplenze conferite dal direttore didattico; b)

nella parte (quarto comma) in cui si fissa la data del 10 settembre

1982 come termine oltre il quale non può tenersi conto dei servizi

di supplenza annuale prestati come insegnanti di scuola elementare;

che il giudice a quo sottolinea, sotto il primo profilo, come la

distinzione, sancita dal primo comma della norma impugnata, fra le

due categorie di supplenti - a seconda che abbiano ottenuto la nomina

da parte del Provveditore agli studi ovvero da parte del Capo

d'istituto - si radichi su un dato meramente formale e pertanto

inidoneo a giustificare una disparità di trattamento tanto rilevante

ai fini della immissione in ruolo;

che, a parere del giudice rimettente, anche l'altra ipotesi

d'immissione in ruolo prevista dal quarto comma della disposizione

impugnata - laddove fissa il limite temporale, del 10 settembre 1982,

oltre il quale non può tenersi conto del servizio di supplenza

prestato - sarebbe non solo irrazionale ma anche lesiva del principio

costituzionale di buon andamento della pubblica Amministrazione,

escludendo dal beneficio dell'immissione in ruolo insegnanti di

recente formazione e privilegiando personale che successivamente alla

data indicata potrebbe avere accumulato minore esperienza didattica;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente

infondate.

Considerato che questa Corte ha in diverse occasioni sottolineato

l'impossibilità di comparare la situazione dei docenti con incarico

conferito dal Provveditore agli studi con quella dei beneficiari di

nomine effettuate da Capi d'istituto, per la diversità di posizioni

espresse dalla collocazione in differenti graduatorie nonché per la

garanzia procedimentale che assiste il conferimento dell'incarico in

sede provinciale (ordinanze n. 204 del 1990, n. 1053 del 1988 e n.

634 del 1987; sentenza n. 282 del 1987);

che, quanto all'altro profilo d'incostituzionalità prospettato

dal giudice a quo, questa Corte ha anche di recente ribadito

(sentenza n. 190 del 1990) come non contrasti con il principio di

eguaglianza, né possa incorrere nella censura di irragionevolezza un

differenziato trattamento che venga applicato alla medesima categoria

di soggetti in momenti di tempo diversi ed allorché sopravvenuti

dati legislativi e sociologici abbiano modificato il contesto di

riferimento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo e quarto comma, del decreto-legge

3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale del Veneto con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:557 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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