Corte costituzionale

Ordinanza n. 555/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1989 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

decreto-legge 29 maggio 1989 (Disposizioni urgenti in materia di

evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)

promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Umbria,

Lombardia e Piemonte, notificati il 27 e il 28 giugno 1986,

depositati in cancelleria il 4, il 6 e l'8 luglio 1989 ed iscritti ai

nn. 58, 59, 60, 62 e 63 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 27

giugno 1989 e depositato il 4 luglio 1989, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 maggio

1989, n. 196 (Disposizioni urgenti in materia di evasione

contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi

contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) per

violazione degli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione

all'art. 5, della Costituzione;

che le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con ricorsi notificati

il 27 giugno 1989 e depositati il 6 luglio 1989, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6 del

decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 per violazione degli artt. 5,

77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione;

che le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi notificati il

28 giugno 1989 e depositati l'8 luglio 1989, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6 del

decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 per violazione degli artt. 24,

77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi;

Considerato che i cinque ricorsi, proposti contro lo stesso art. 6

del decreto-legge 29 maggio 1989, n.196, vanno riuniti per essere

decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 176, serie generale, del 29 luglio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo: ord. n.447 del 1989), la questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n.87 e gli artt. 25 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 (Disposizioni urgenti in materia

di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)

sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Veneto,

per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione

all'art. 5, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e

Umbria, per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della

Costituzione e dalle Regioni Lombardia e Piemonte, per violazione

degli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:555 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari