Corte costituzionale

Ordinanza n. 552/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo,

della legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16

(Amministrazione dei beni di uso civico), promosso con ordinanza

emessa il 13 novembre 1980 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento

civile vertente tra Hofer Alois ed altri e il Comune di Brennero ed

altra, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 del 1981;

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Roland Riz per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, nel procedimento civile tra

Hofer Alois ed altri contro il Comune di Brennero e altra,

concernente pretesi diritti di uso civico di pascolo, a seguito di

contestazione insorta sulla sussistenza della giurisdizione del

giudice ordinario, con ordinanza emessa il 13 novembre 1980 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale

per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 4, comma terzo, della legge

della Provincia di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei

beni di uso civico), nella parte in cui stabilisce che i diritti di

uso civico di pascolo possono essere fatti valere davanti alla

giurisdizione ordinaria, rilevando che detta disposizione si pone in

contrasto con i princìpi della legislazione statale in materia di

ordinamento giurisdizionale e processuale, poiché, ai sensi

dell'art. 29, comma secondo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766

(Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il

riordinamento degli usi civici nel Regno), le controversie

sull'esistenza dei diritti di uso civico sono attribuite al

Commissario per gli usi civici;

che si è costituita la Provincia di Bolzano, contestando la

fondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma censurata

è stata abrogata dall'art. 20 della legge della Provincia di Bolzano

26 marzo 1982, n. 10;

che, per effetto della caducazione della disposizione della

legge provinciale che attribuiva al giudice ordinario le controversie

in materia di usi civici di pascolo, in punto di giurisdizione

riacquista piena operatività quanto previsto dalla legislazione

statale sopraindicata, nel senso dell'attribuzione di tali

controversie al Commissario per gli usi civici;

che, non vertendosi in tema di mutamenti dello stato di fatto

(art. 5 c.p.c.), bensì di modifica della legislazione sulla

giurisdizione, immediatamente operante, con effetto retroattivo,

anche nei giudizi pendenti, dovrà il giudice a quo risolvere la

relativa questione alla stregua dell'assetto normativo emerso dalla

suindicata vicenda caducatoria, applicando la legislazione statale;

che, pertanto, la proposta eccezione di incostituzionalità, per

sopravvenuto difetto di rilevanza, deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

ed 8 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 8 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige), dell'art. 4, comma terzo, della legge della Provincia di

Bolzano 12 giugno 1980, n. 16 (Amministrazione dei beni di uso

civico), sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:552 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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