Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 22, primo comma, numero 6 e 25 della legge 31 maggio

1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), promosso con

ordinanza emessa il 7 settembre 1992 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione distaccata

di Catania sul ricorso proposto da Leonde Eugenio contro il Ministero

della difesa, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 settembre 1992, il

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione distaccata

di Catania - sul ricorso proposto da Eugenio Leonde contro il

Ministero della difesa - ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 22,

primo comma, numero 6 (come sostituito dall'art. 3 della legge 11

agosto 1991, n. 269) e dell'art. 25 della legge 31 maggio 1975, n.

191, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per

l'irragionevole discriminazione, rispetto a soggetti che si trovano

in eguale condizione, posta in essere dalle norme denunciate;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio

promosso per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento

con il quale il Consiglio di leva di terra di Caltanissetta, in data

29 maggio 1992, ha respinto un'istanza di ammissione alla dispensa

dal compiere la ferma di leva, nonché per l'annullamento della

cartolina precetto n. 446 del 15 luglio 1992 e di tutti gli atti

anteriori e posteriori connessi e collegati;

che, secondo quanto risulta dall'ordinanza, l'istanza è stata

respinta perché l'interessato, pur trovandosi nelle condizioni

previste dall'art. 22, primo comma, numero 6, della legge n. 191 del

1975 - e cioè di appartenente a famiglia di cui altri due figli

hanno prestato o prestino il servizio militare - ha presentato la

domanda oltre il termine prescritto dall'art. 25 della medesima

legge;

che, in sede di esame della domanda di sospensione cautelare dei

provvedimenti impugnati, il Tribunale ha ritenuto di sollevare

d'ufficio questione di legittimità costituzionale;

che, ad avviso del giudice remittente, il trattamento riservato

a chi versi nella condizione prevista dal predetto art. 22, primo

comma, numero 6, relativo alla dispensa a domanda, è deteriore

rispetto a quello riservato ai giovani arruolati che si trovino in

condizioni analoghe, quali quelle previste ad esempio dall'art. 100,

lettera d), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, relativo alla

dispensa di autorità, sotto il profilo della previsione di un

termine decadenziale solamente per far valere il titolo della

dispensa a domanda, nonostante che ragioni analoghe siano sottese

alle ipotesi di dispensa previste da entrambe le norme sopra

menzionate;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto

le due situazioni poste a raffronto dalla ordinanza di rimessione

appaiono completamente diverse;

Considerato che la ratio ispiratrice dell'art. 22 della legge n.

191 del 1975 è diversa da quella dell'art. 100 del d.P.R. n. 237 del

1964, in quanto nel primo caso, vale a dire quello di dispensa a

domanda, la previsione di un termine per la proposizione dell'istanza

appare collegata con le particolari esigenze organizzative

dell'amministrazione connesse alla formazione delle liste di leva ed

alle successive conseguenti operazioni di arruolamento e chiamata

alle armi, mentre, nel secondo caso, la norma ha per oggetto le

situazioni in cui, in presenza di eccedenze rispetto al fabbisogno

del personale da avviare alle armi, è la stessa amministrazione ad

avere interesse a dispensare dalla leva un certo numero di soggetti

rientranti nelle categorie da indicarsi da parte di un decreto

ministeriale;

che, pertanto, trattandosi di situazioni che, in considerazione

delle esigenze alle quali rispondono, non sono fra loro comparabili,

la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma,

numero 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva) - come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto

1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della

legge 31 maggio 1975,

n. 191, ed all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica

14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'art. 7 della legge 24

dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del

servizio di leva) - e dell'art. 25 della stessa legge 31 maggio 1975,

n. 191, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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