Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge

24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla

ferma di leva prolungata), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno

1991 dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra

Piaggi Glauco ed altri ed Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n.

547 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Livorno, nel procedimento civile

vertente tra Piaggi Glauco ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato,

con ordinanza emessa il 30 giugno 1991 (R.O. n. 547 del 1991), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 24 dicembre 1986, n. 958, che attribuisce il beneficio della

valutabilità del servizio militare ai fini economici e di carriera,

ai soli lavoratori del settore pubblico e non anche ai dipendenti

dell'Ente Ferrovie;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparità di trattamento che

si verificherebbe tra lavoratori pubblici e privati, entrambi

obbligati a prestare servizio militare, e per il pregiudizio della

posizione lavorativa e previdenziale di questi ultimi;

che nel giudizio si è costituito l'Ente Ferrovie dello Stato ed

è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato anche in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo

entrambi per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione,

essendo diversa la disciplina del rapporto di lavoro privato e di

quello pubblico;

Considerato che nell'ordinanza di remissione manca qualsiasi

accenno ai periodi di tempo in cui sarebbe stato espletato da parte

dei ricorrenti il servizio militare di cui è chiesta la

computabilità;

che per il periodo anteriore alla riforma dell'Ente Ferrovie

dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, i dipendenti

dell'Ente erano da considerarsi impiegati pubblici, quindi soggetti

alla disciplina del pubblico impiego;

che, peraltro, l'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha

interpretato la disposizione censurata nel senso che il servizio

militare valutabile alla stregua di detta previsione normativa è

esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della

predetta legge, nonché quello prestato successivamente;

che non risulta essere stato effettuato il giudizio sulla

rilevanza della questione e che, comunque, va fatto alla stregua

della nuova disposizione, innanzi richiamata;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre

1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di

leva prolungata), in riferimento agli artt. 3 e 52 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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