Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, della legge

28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), così

come modificato dall'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa

il 25 maggio 1989 dal Pretore di Milano nei procedimenti civili

riuniti vertenti tra Caneva Vittorio ed altri e Daniele Carlo ed

altri e il Ministero del tesoro ed iscritta al n. 492 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Daniele Carlo, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Pretore di

Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Caneva Vittorio

ed altri e Daniele Carlo ed altri ed il Ministero del tesoro ed altro

è stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 31, legge 28 febbraio 1986 n. 41

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1986), così come modificato

dall'art. 10 legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1988), in ordine ai criteri di determinazione del

contributo sociale di malattia a carico di liberi professionisti, per

contrasto con l'art. 3 Cost.;

che per Daniele Carlo si è costituito in giudizio l'avv. Enrico

Pennasilico, deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme

impugnate;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza

della questione;

Considerato che la questione sollevata è stata oggetto di

numerose pronunce di questa Corte, la quale, con la recentissima

sentenza n. 534 del 1989, l'ha ancora una volta dichiarata non

fondata, pur in un'ottica di "temporaneità estrema";

che pertanto, non consentendo la ristrettezza dei tempi

dall'ultima pronuncia un diverso apprezzamento, va dichiarata la

manifesta infondatezza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 1986), così come modificato

dall'art. 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1988), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal

Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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