Corte costituzionale

Ordinanza n. 547/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2-terr.d.l. 916/1982
  • art. 2-terd.l. 916/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2- ter del d.l.

15 dicembre 1982 n. 916 (ulteriore differimento di termini previsti

in diverse norme tributarie), convertito in legge 12 febbraio 1983 n.

27, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1986 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Udine, iscritta al n. 2 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, avendo la s.a.s. Linear Mobili presentato una

dichiarazione integrativa di sostituto d'imposta al fine di ottenere

la definizione agevolata di pendenze tributarie di cui al d.l. 10

luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, l'Ufficio

delle imposte dirette di Cervignano del Friuli respingeva la

dichiarazione ai sensi dell'art. 2- ter d.l. 15 dicembre 1982 n. 916,

come convertito dalla l. 12 febbraio 1983 n. 27, risultando essa

presentata bensì tempestivamente ad ufficio territorialmente

incompetente, ma tardivamente all'ufficio competente;

che la Commissione tributaria di secondo grado di Udine, adita

in appello nel giudizio promosso dalla suddetta società, con

ordinanza del 30 giugno 1986 (reg. ord. n. 2 del 1987) sollevava, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2- ter cit., nella parte in cui non rinviava

all'art. 32, ottavo comma, d.l. n. 429 del 1982 cit., il quale,

riferendosi alle dichiarazioni integrative rese dai contribuenti,

considerava valide quelle presentate nei termini, ancorché ad uffici

territoriali incompetenti;

che il differente trattamento sembrava alla Corte ingiustificato

e perciò contrastante col principio d'eguaglianza;

Considerato che l'identità di situazioni poste a confronto, sul

cui presupposto il collegio rimettente censura la suddetta differenza

di trattamento, è palesemente insussistente; diversa infatti, non

solo a fini generali ma anche ai più limitati effetti delle

agevolazioni tributarie in discorso, è la funzione della

dichiarazione resa dal contribuente rispetto a quella presentata dal

sostituto d'imposta: infatti quest'ultima non mira soltanto ad

assicurare all'Erario la quota che il sostituto deve trattenere al

sostituito, ma ha un ulteriore valore cognitivo, quello cioè di

consentire agli uffici di avere notizia che quest'ultimo possiede

determinate fonti di reddito, mettendoli conseguentemente in grado di

verificare tempestivamente l'esistenza e l'esattezza delle

dichiarazioni, che lo stesso sostituito a sua volta è obbligato a

rendere, ed eventualmente a procedere gli accertamenti del caso;

che ben diversa e più grave risulta dunque la situazione di

pericolo che il ritardato ricevimento della dichiarazione da parte

dell'ufficio competente produce per le fondamentali esigenze di

tempestivo accertamento da parte dell'Erario (cfr. sent. n. 128 del

1986);

che peraltro spetta al legislatore valutare in qual grado, nelle

diverse fattispecie, l'inosservanza di una norma possa pregiudicare

il buon funzionamento dell'ufficio e disporre quindi la relativa (ed

eventualmente differenziata) disciplina;

che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2- ter d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, come

convertito in l. 12 febbraio 1983 n. 27, sollevata in riferimento

all'art, 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:547 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari