Corte costituzionale

Ordinanza n. 544/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo

comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza

della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,

emessa il 3 dicembre 1998 sul ricorso proposto da Casavola Clelia

contro il Provveditorato agli studi di Taranto, iscritta al n. 163

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 17 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la

Regione Puglia, con ordinanza del 3 dicembre 1998 (pervenuta a questa

Corte il 23 marzo 2000), ha sollevato, in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio

1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello

Stato), "nella parte in cui stabilisce il termine di novanta giorni

per la impugnativa dei provvedimenti di riscatto in materia di

servizi non di ruolo";

che l'incidente di costituzionalità è stato proposto nel

corso di un giudizio pensionistico, nel quale - come rammenta

l'ordinanza - una dipendente pubblica, impugnando il provvedimento

del Provveditorato agli studi di Taranto che le aveva determinato il

trattamento di quiescenza, a decorrere dal 10 settembre 1983, senza

includere, nel computo dell'anzianità complessiva di servizio utile

a pensione, una parte del prestato servizio pre-ruolo, ha chiesto "il

riconoscimento, il computo, la riunione e la ricongiunzione"

dell'esclusa anzianità di servizio;

che il rimettente, nell'evidenziare che il ricorso, "per

l'impugnativa del decreto ... con cui sono stati ammessi a riscatto

anni uno e mesi sette di servizio pre-ruolo", è stato "proposto a

decorso compiuto del termine di novanta giorni prescritto" dalla

denunciata disposizione, assume che, giusta la perentorietà di detto

termine, "dovrebbe dichiararsi l'irricevibilità o l'improponibilità

del gravame";

che, tanto premesso, il giudice a quo ritiene che la

disposizione censurata contrasti con il "principio di uguaglianza",

giacché - posta l'indubbia natura di diritto soggettivo patrimoniale

"della posizione soggettiva espressa dal riscatto e il carattere

paritetico, e non autoritativo, dei relativi provvedimenti

amministrativi" di accertamento - non trova ragionevole

giustificazione la disparità di trattamento tra il regime giuridico

del termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti relativi

al riscatto e quello del termine prescrizionale "per azionare le

pretese patrimoniali collegate al rapporto di lavoro alle dipendenze

delle pubbliche amministrazioni, stabilito in cinque anni";

che, inoltre, ad avviso del rimettente, non sussiste neppure

una ragionevole giustificazione della diversità di disciplina per

quanto concerne l'impugnativa, soggetta soltanto a prescrizione,

degli atti di riunione e ricongiunzione di servizi ai sensi della

legge 7 febbraio 1979, n. 29, "istituti simili al riscatto e

produttivi di effetti analoghi sulla determinazione dell'an e del

quantum del trattamento di pensione";

che, pertanto, secondo il rimettente, la questione di

costituzionalità, così proposta, presenta "caratteri di novità

rispetto a quella già risolta, nel senso della manifesta

infondatezza", dalla ordinanza n. 120 del 1991 di questa Corte;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata

inammissibile o, in subordine, infondata, insistendo nelle medesime

conclusioni con memoria illustrativa successivamente depositata.

Considerato che l'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio

1958, n. 46, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di

novanta giorni dalla notifica per l'impugnativa innanzi alla Corte

dei conti dei provvedimenti in materia di riscatto di servizi, è

stato già oggetto di scrutinio da parte di questa Corte, che, con le

ordinanze n. 126 del 1992 e n. 120 del 1991, ha dichiarato

manifestamente infondate le rispettive questioni di

costituzionalità, sollevate anche sotto il profilo di

un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra la

disciplina della pensione (non soggetta a termini decadenziali quanto

all'impugnativa dei relativi provvedimenti) e quella del riscatto

"che è ad essa finalizzato", evidenziando, a tal fine, la

"diversità tra il diritto di pensione e diritto al riscatto, il cui

esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza,

compatibile con la sua funzione";

che le ragioni allora addotte restano ferme anche di fronte

alla prospettazione dell'attuale rimettente, che evoca diversi

termini di comparazione, i quali, tanto più se rapportati a quello

considerato nelle precedenti occasioni, sono, tuttavia, ben lungi dal

rappresentare situazioni aventi un carattere di omogeneità rispetto

al diritto di riscatto;

che, difatti, l'ambito previdenziale in cui quest'ultimo

opera rende, di per sé, privo di ogni fondamento il raffronto con la

disciplina prescrizionale concernente i crediti retributivi;

che, per altro verso, anche rispetto all'istituto della

ricongiunzione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonostante

che entrambe le figure giuridiche in comparazione siano funzionali

alla determinazione del trattamento di quiescenza, risultano

riconoscibili evidenti diversità strutturali e di natura giuridica,

essendo il riscatto volto, essenzialmente, all'incremento della

posizione assicurativa, mentre la ricongiunzione opera il cumulo dei

periodi già assicurati, con trasferimento dei contributi da una

gestione all'altra;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge

15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a

carico dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:544 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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