Corte costituzionale

Ordinanza n. 542/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2

ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e

successive modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975,

n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo

delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza

emessa il 18 novembre 1983 dal Tribunale di Tolmezzo, iscritta al n.

61 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Tolmezzo ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895 (Disposizioni

per il controllo delle armi) e successive modificazioni, nella parte

in cui non distingue l'illegittima detenzione di esplosivo contenuto

in capsule di bossoli rispetto all'ipotesi - ritenuta più grave - di

detenzione di munizioni per arma comune da sparo;

b) del medesimo art. 2 della legge 2 aprile 1967, n. 895, cit.,

nella parte in cui non distingue la detenzione illegale di armi

comuni da sparo rispetto alla detenzione di armi comuni da sparo

denunciate, sia pure in luogo diverso da quello nel quale sono state

poi trasportate;

c) dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme

integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,

delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui non prevede

l'applicabilità dell'art. 5 della legge 2 aprile 1967, n. 895 cit.;

Considerato che, per quanto attiene alla questione sub a), non è

dato distinguere tra esplosivo contenuto in capsule di bossoli e

munizioni per arma comune da sparo e che, comunque, come questa Corte

ha affermato nel caso in cui i comportamenti da sanzionare risultino

oggettivamente di diversa entità, la differenza tra il minimo ed il

massimo edittale consente al giudice di graduare le sanzioni penali,

nel concreto delle fattispecie criminose (cfr. sent. n. 62 del 1986);

che le altre questioni di legittimità costituzionale hanno già

costituito oggetto di giudizio da parte di questa Corte e sono state

dichiarate non fondate (cfr. sentt. nn. 166 del 1982 e 382 del 1987);

che il giudice a quo non adduce motivi nuovi tali da indurre a

discostarsi dalla citata giurisprudenza;

che, pertanto, le questioni sollevate dal Tribunale di Tolmezzo

vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1967,

n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e successive

modificazioni e dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110

(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle

armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevate, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:542 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari