Corte costituzionale

Ordinanza n. 540/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 375/1990
  • art. 2d.lgs. 375/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle

disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi

lavorati esteri), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Macerata nel procedimento penale a carico di Arturo Minoliti,

iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale promosso, in

relazione alla detenzione di 4,8 kg di tabacco lavorato estero, per

il reato di contrabbando previsto e punito dall'art. 282, lettera f),

del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, il Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata, con

ordinanza emessa il 16 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento

all'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo

9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti

il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri);

che le disposizioni denunciate consentono, per i reati di

contrabbando di tabacchi lavorati esteri punibili con la sola pena

della multa, l'estinzione del reato mediante definizione in via

amministrativa ed affidano all'Ispettorato compartimentale dei

monopoli di Stato il potere di applicare in tal caso la confisca;

dispongono inoltre che il processo verbale sia inviato all'autorità

giudiziaria competente qualora l'Ispettorato compartimentale dei

monopoli non consenta la definizione in via amministrativa o il

termine per la conciliazione sia trascorso inutilmente;

che il giudice rimettente ritiene che le norme denunciate

configurino un meccanismo di conciliazione amministrativa che esclude

qualsiasi tipo di intervento dell'autorità giudiziaria nella

cognizione e nella decisione in ordine ai reati di contrabbando

punibili con la sola pena della multa. Ne deriverebbe un contrasto

con l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, per

l'assoluta impossibilità dell'autorità giudiziaria di effettuare

qualsiasi sindacato e di esercitare il potere giurisdizionale;

che l'ordinanza di rimessione fa presente che analoga questione

di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso giudice, è

già stata dichiarata infondata dalla Corte, con la sentenza n. 79

del 1995; ma, non condividendo tale soluzione, prospetta come, in

presenza della conciliazione amministrativa, l'autorità giudiziaria

non verrebbe a conoscenza della notizia del reato. Difatti, benché

nel caso di specie gli atti fossero stati trasmessi al pubblico

ministero, ad avviso del giudice rimettente il meccanismo della

conciliazione amministrativa, così come disciplinato dalle norme

denunciate, escluderebbe qualsiasi tipo di intervento dell'autorità

giudiziaria, che sarebbe pertanto privata del potere di esercitare

qualsiasi controllo e di accertare l'estinzione del reato;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, ora

riproposta, è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n.

79 del 1995, giacché gli effetti del pagamento da parte del

denunciato della somma legittimamente determinata

dall'amministrazione finanziaria consistono, per legge,

nell'estinzione del reato di contrabbando. A seguito della

definizione in via amministrativa il procedimento penale non può

avere corso e deve essere archiviato. L'autorità giudiziaria, che

venga a conoscenza del reato, anche in ragione della convalida del

sequestro, non è vincolata alle valutazioni amministrative, potendo

sempre apprezzare se la conciliazione era ammissibile, rientrando nei

casi consentiti dalla legge, e se la relativa procedura è stata

correttamente conclusa;

che, in ogni caso, le argomentazioni del giudice rimettente si

attaglierebbero non al potere dell'amministrazione finanziaria di

definire la procedura in via amministrativa, ma al supposto divieto

di informare l'autorità giudiziaria, alla quale peraltro, nel caso

di specie, gli atti relativi alla notizia del reato erano stati

trasmessi;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre

1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il

contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata,

in riferimento all'art. 02, primo e secondo comma, della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Macerata con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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