Corte costituzionale

Ordinanza n. 540/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,

promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di

Lucca, il 3 novembre 1988 dal Tribunale di Modena, l'8 marzo 1989 dal

Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, il 21 febbraio

1989 dal Tribunale di Prato e il 10 marzo 1989 dal Tribunale di

Tolmezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 295, 305, 308, 317 e 325

del registro ordinanze 1989 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali

della Repubblica nn. 25, 26 e 27, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con ordinanza 21 febbraio 1989

(Reg. ord. n. 295/1989); il Tribunale di Modena, con ordinanza 3

novembre 1988 (Reg. ord. n. 305/1989); il Tribunale di Prato, con

ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 317/1989); il Tribunale di

Tolmezzo, con ordinanza 10 marzo 1989 (Reg. ord. n. 325/1989) nonché

il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza 8

marzo 1989 (Reg. ord. n. 308/1989) hanno sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,

nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato

l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilità o,

comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni

sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la

non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata

decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito

in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Lucca con ordinanza 21

febbraio 1989 (Reg. ord. n. 295/89) di Modena con ordinanza 3

novembre 1988 (Reg. ord. n. 305/89) di Prato con ordinanza 21

febbraio 1989 (Reg. ord. n. 317/89) e di Tolmezzo con ordinanza 10

marzo 1989 (Reg. ord. n. 325/89) nonché dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Firenze con ordinanza 8 marzo 1989 (Reg. ord.

n. 308/89).

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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