Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis

del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 marzo 1983 dalla Corte di Cassazione nel

conflitto di competenza tra il Procuratore della Repubblica di Perugia

e il Tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di Marcone

Giampietro, iscritta al n. 983 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1983 dal G.I. presso il

Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti a carico di

Battello Nereo, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno

1984;

3) ordinanza emessa il 30 ottobre 1982 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Rivelli Aquilino ed altro, iscritta al

n. 232 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 211 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost. questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in cui

non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche

nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o in loro danno, attribuiti

alla competenza del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il

mandamento in cui il Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue

funzioni;

che i giudizi instaurati debbono essere riuniti, stante l'identità

della questione sollevata;

considerato che, con la sentenza n. 232 del 1984, è stata già

dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga sotto il profilo

che sostanzialmente si richiedeva una sentenza additiva implicante

nell'ambito di più soluzioni alternative scelte discrezionali che

esulano dalla competenza della Corte costituzionale;

che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione,

mancando nelle questioni ora proposte elementi di diversificazione

rispetto a quella già decisa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., introdotto con la

legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla

competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di

rimessione), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in

riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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