Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1976 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio

1974 dal tribunale di Benevento sulla istanza di Pavoni Tatiana ed

altro per il dissequestro di film, iscritta al n. 304 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 235 del 3 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 15 luglio 1974, dal

tribunale di Benevento questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 21, 23 (recte 33) e 27 della Costituzione -

dell'art. 622 del codice di procedura penale, nella parte e secondo

l'interpretazione per le quali, in tema di sequestro per oscenità di

un film, sembrerebbe richiedere in ogni caso il mantenimento del

sequestro non soltanto di alcune copie del film ai fini processuali, ma

di tutte le copie in circolazione, e ciò fino a quando non sia

intervenuta sentenza definitiva di assoluzione;

Considerato che, in riferimento agli stessi precetti

costituzionali, identica questione - sollevata con ordinanza 10 giugno

1974 dal tribunale di Brindisi nei riguardi dell'art. 622, ultimo

comma, del codice di procedura penale - è stata già decisa da questa

Corte, che, con sentenza n. 82 del 21 marzo 1975, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale di tale norma, limitatamente alla parte

in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di

oscenità, impugnata dal pubblico ministero - non impone la

restituzione del film sequestrato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta, nei limiti di cui in motivazione, dal

tribunale di Benevento con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art.

622 del codice di procedura penale già dichiarato, negli stessi

limiti, costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 82 del 21 marzo

1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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