Corte costituzionale

Ordinanza n. 539/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale art. 47, commi secondo e

terzo, legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni

ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in

servizio nelle diocesi) e artt. 30 e 23 legge 22 novembre 1988, n.

517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le

Assemblee di Dio in Italia) (rectius: artt. 30 legge 22 novembre

1988, n. 516 e 23 legge 22 novembre 1988, n. 517) promosso con

ordinanza emessa il 23 gennaio 1995 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Torino sul ricorso proposto da Podio Valerio ed altra

contro la Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte iscritta

al n. 511 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 23 gennaio 1995 la Commissione

tributaria di primo grado di Torino ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 47, commi

secondo e terzo, della legge 20 maggio 1985, n.222, 30 della legge 22

novembre 1988, n.516 e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 con

riferimento all'art. 53 Cost.;

che la Commissione rimettente - premesso che il contribuente

ricorrente impugna il silenzio - rifiuto opposto dalla Direzione

generale delle entrate per il Piemonte all'istanza diretta ad

ottenere il rimborso della somma relativa alla quota dell'otto per

mille dell'IRPEF, versata dal medesimo ricorrente sui redditi

percepiti nell'anno 1989 - afferma che sussiste la rilevanza della

questione in quanto la destinazione di una parte dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche a fini non pubblici per volontà di

alcuni contribuenti, potrebbe porsi in evidente contraddizione con il

principio dell'imposizione fondata sulla capacità contributiva di

ciascun cittadino prevista dall'art. 53 Cost.;

che la Commissione rimettente sottolinea poi testualmente la

"non manifesta infondatezza della questione sollevata di

illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'art. 53 della

Costituzione, degli articoli delle leggi sopracitate laddove anche la

destinazione allo Stato italiano della percentuale dell'8 per mille,

prevede il contributo fiscale solo di una parte dei contribuenti e

non già di tutti";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di

rilevanza o comunque infondata;

Considerato che le norme censurate non sono impositive, ma sono

esclusivamente dirette a regolare la destinazione delle somme che

siano state percepite dall'Erario a titolo di imposta sul reddito

delle persone fisiche ed in forza della disciplina di questa;

che l'ordinanza della Commissione rimettente non offre alcuna

motivazione in ordine alla circostanza che dalla caducazione della

disposizione censurata possa conseguire per il contribuente la

possibilità di ottenere il rimborso della quota riferibile all'otto

per mille dell'IRPEF pagata, circostanza che essa sola assicurerebbe

la rilevanza dell'incidente di costituzionalità;

che pertanto è del tutto carente la motivazione

dell'indefettibile requisito della rilevanza della sollevata

questione di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 47, commi secondo e terzo,

della legge 20 maggio 1985, n.222 (Disposizioni sugli enti e beni

ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in

servizio nelle diocesi), 30 della legge 22 novembre 1988, n.516

(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione

italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno) e 23 della

legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti

tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), sollevata, in

riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:539 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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