Corte costituzionale

Ordinanza n. 539/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882 (Sanatoria di

irregolarità formali o di minori infrazioni in materia tributaria)

promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1981 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Monza, iscritta al n. 387 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 290 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Coffani

Ferdinando ed avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo, ai fini

dell'Irpef 1976, di un imponibile per un residuo debito di imposta

derivante dalla non riconosciuta deduzione degli interessi passivi

relativi ad un mutuo, la Commissione tributaria di primo grado di

Monza con ordinanza del 2 giugno 1981 (reg. ord. n. 387 del 1982)

sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 22 dicembre

1980, n. 882, disciplinante la sanatoria di irregolarità formali e

di infrazioni minori in materia tributaria;

che, secondo la Commissione, la norma impugnata, in quanto

escludeva il rimborso di imposte già pagate prima della sua entrata

in vigore, sembrava discriminare ingiustificatamente i contribuenti

che, a quella data, avessero adempiuto il loro debito, rispetto a

quelli che non avevano ancora pagato;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva

chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che la sanatoria di cui alla l. n. 882 del 1980 è

stata disposta con l'evidente finalità, risultante espressamente

anche dai lavori preparatori, di realizzare il miglior funzionamento

della riforma tributaria, anche evitando un contenzioso numeroso,

relativo a cause di minore importanza;

che nella regolamentazione della materia va riconosciuta al

legislatore la necessaria discrezionalità anche per quanto riguarda

le somme già corrisposte, delle quali, secondo una consuetudine

legislativa certamente non irragionevole, viene disposta

l'irripetibilità;

che le situazioni tributarie già esaurite ben possono non

essere assimilate a quelle ancora pendenti, sicché la differente

discipllina non comporta la violazione del principio di eguaglianza;

che pertanto la questione dev'essere considerata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre

1980, n. 882, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla

Commissione tributaria di primo grado di Monza con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:539 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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