Corte costituzionale

Ordinanza n. 537/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) nonché dello stesso art. 39, come modificato dall'art.

14, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in

legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), promossi

con ordinanze emesse il 10 febbraio 1995 (n. 1 ordinanza) e il 14

aprile successivo (n. 4 ordinanze) dal Pretore di Potenza, iscritte,

rispettivamente, ai nn. 416, 426, 427, 428 e 429 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 28 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il Pretore di Potenza, con cinque ordinanze aventi

contenuto sostanzialmente identico, ed emesse, nel corso di

altrettanti procedimenti penali per reati edilizi, in data 10

febbraio 1995 la prima e le restanti tutte in data 14 aprile 1995, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 79 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (r.o. n. 416 del 1995), nonché

dello stesso art. 39, come modificato dall'art. 14, comma 2, del

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo

1995, n. 85 (r.o. nn. 426, 427, 428 e 429 del 1995) nella parte in

cui, richiamando per le opere abusive indicate al primo comma, le

disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.

47 e successive modificazioni, prevede l'estinzione dei reati in

materia urbanistica indicati nell'art. 38, secondo comma, della legge

28 febbraio 1985, n. 47 e dispone la sospensione dei relativi

procedimenti a norma degli artt. 38, primo comma, e 44 della medesima

legge n. 47 del 1985;

che, ad avviso del giudice a quo, il condono edilizio, previsto

dalla disposizione censurata, si sostanzierebbe in una forma di

"amnistia sottoposta ad obblighi", in quanto tale, adottabile con la

rigorosa procedura prevista dal succitato art. 79 della Costituzione,

recentemente riformato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1;

che anche nel caso che non possa qualificarsi come amnistia, il

condono sarebbe comunque inscrivibile, secondo il remittente, nella

"più ampia categoria dei provvedimenti di natura clemenziale" alla

quale sarebbero, pur sempre, estensibili i principi in tema di

amnistia, con la conseguenza che risulterebbe violato in ogni caso

l'art. 79 della Costituzione;

che sarebbe, altresì, violato l'art. 3 della Costituzione, sotto

il profilo della ragionevolezza, in quanto la disposizione impugnata,

reiterando a breve distanza di tempo, quelle stesse disposizioni

(legge 27 febbraio 1985, n. 47) che la Corte aveva considerato

"eccezionali" e giustificate solo dall'intento di "chiudere un

passato di illegalità di massa", verrebbe a "vanificare le ragioni

prime della punibilità attraverso l'esercizio arbitrario della non

punibilità";

che, sotto altro profilo, la reiterazione di provvedimenti

clemenziali, inducendo nel cittadino la convinzione di poter

impunemente violare la legge, indebolirebbe, altresì, la funzione

rieducativa della pena, con conseguente lesione dell'art. 27, terzo

comma, della Costituzione;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza n. 426 del 1995, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la

infondatezza della proposta questione;

Considerato che per l'identità delle questioni, i giudizi possono

essere riuniti;

che le questioni sollevate sono state già dichiarate non fondate

con la sentenza n. 427 del 1995;

che non sono dedotti profili nuovi o diversi tali da suggerire un

riesame delle questioni stesse;

che, pertanto, le proposte questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) nonché dello stesso art. 39, come modificato dall'art. 14,

comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in

legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), sollevate,

in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 79 della Costituzione,

dal Pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:537 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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