Corte costituzionale

Ordinanza n. 534/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 413/1978

usata come parametro

citata

  • art. 4d.P.R. 413/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,

del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto),

in relazione all'art. 4, lett. a) dello stesso d.P.R. e dell'art. 6,

terzo comma, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, (Concessione di

amnistia e indulto), in relazione all'art. 4 lett. a), dello stesso

d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1983 dal Tribunale

di Roma, iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza 4 marzo 1983, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, co.

terzo, d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 e 6, co. terzo, d.P.R. 18 dicembre

1981 n. 744;

che lamenta il Tribunale che tali norme attribuendo rilevanza

alla data del passaggio in giudicato delle condanne precedenti

anziché al tempo di commissione dei fatti, violerebbero l'art. 3

della Costituzione, in quanto fanno dipendere la maggiore o minore

misura del beneficio da elementi quali la vicenda processuale (che

non ha alcun significato per la valutazione della personalità del

reo) e i tempi della stessa;

che, dipendendo tali elementi da un complesso di fattori

assolutamente estranei alla volontà del richiedente, possono dar

luogo a disparità di trattamento fra soggetti che versino in

situazioni del tutto analoghe;

Considerato che questa Corte ha, con sentenza n. 141 del 1984,

dichiarato inammissibili identiche questioni di legittimità

costituzionale, sollevate in relazione tanto all'amnistia, quanto

all'indulto, rilevando che le richieste di pronunzie additive di

questa specie eccedono nella materia i limiti dei poteri di controllo

spettanti alla Corte, e che comunque la scelta del legislatore di

fare perno sul passaggio in giudicato delle sentenze di condanna

anziché sul tempus commissi delicti non appare irrazionale, in

quanto trattasi di criterio che determina minori inconvenienti di

quest'ultimo;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, co. terzo, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413

e 6, co. terzo, d.P.R. 18 dicembre n. 744, sollevata dal Tribunale di

Roma con ordinanza 4 marzo 1983, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:534 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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