Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, settimo

(recte: quinto) comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047

(Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai

coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promosso con ordinanza

emessa il 5 marzo 1997 dal pretore di Treviso sul ricorso proposto da

Nichele Guido contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 324 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Guido Nichele

contro l'INPS, il pretore di Treviso, con ordinanza emessa il 5 marzo

1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, settimo (recte: quinto) comma, della legge 26 ottobre

1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e

vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nella parte in

cui non consente l'accreditamento dei contributi versati dal

lavoratore che, "dopo aver svolto abitualmente e direttamente

attività manuale di coltivazione del fondo con i propri familiari

per la maggior parte dell'anno, non risulta essere presente nel

nucleo familiare al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i

contributi";

che il giudice a quo afferma la rilevanza della questione

sollevata;

che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il

pretore di Treviso prospetta il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione per disparità di trattamento derivante da una

circostanza - l'emigrazione a scopo lavorativo - "causata da

scarsità di lavoro in Italia e non riconducibile quindi ad un atto

meramente volitivo del ricorrente";

che, in merito al prospettato contrasto con l'art. 38 della

Costituzione, il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata

precluderebbe senza ragione la computabilità - ai fini

dell'accredito dei contributi sulla singola posizione assicurativa -

di periodi di lavoro effettivamente prestati dall'interessato e per i

quali i contributi sono stati versati;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'INPS,

per chiedere che la questione sollevata dal pretore di Treviso sia

dichiarata infondata;

che, ad avviso dell'INPS, la censura formulata dal giudice a quo

non può essere circoscritta all'esclusione della computabilità di

periodi di lavoro prestati da coloro che non risultavano presenti nel

nucleo familiare al 31 dicembre dell'anno cui si riferivano i

contributi, non garantendo la disciplina introdotta dall'art. 5 della

legge 26 ottobre 1957, n. 1047, la corrispondenza all'effettivo

impiego di mano d'opera della "individuale spettanza di contributi

giornalieri", e dipendendo l'attribuzione di questi ultimi

dall'applicazione dei criteri di priorità fra i componenti la

famiglia stabiliti dalla medesima legge.

Considerato che, in ordine alla fattispecie concreta sottoposta

alla cognizione del giudice rimettente, dall'ordinanza di rimessione

si desume soltanto che oggetto del procedimento civile a quo sarebbe

la liquidazione della pensione del ricorrente, emigrato a scopo

lavorativo nell'anno 1959;

che il giudice a quo in merito alla fattispecie concreta

sottoposta al suo esame, non fornisce alcun elemento ulteriore,

omettendo, in particolare, ogni riferimento all'iscrizione del

ricorrente negli elenchi di categoria, alla sua collocazione nel

nucleo familiare ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità

di cui ai primi tre commi del denunciato art. 5, alla maturazione dei

requisiti di età e di anzianità contributiva, all'eventuale

presentazione, da parte dell'interessato, a norma dell'art. 11 della

legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici

dei lavoratori autonomi), della richiesta di riscatto dei contributi

non accreditati per effetto del secondo comma dell'art. 3 e

dell'impugnato art. 5 della legge n. 1047 del 1957;

che il giudice a quo non si sofferma sulla perdurante

applicabilità della disciplina impugnata, abrogata dalla legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), né - in presenza di una

giurisprudenza di merito sul punto non univoca - fa cenno agli

effetti eventualmente derivanti, sul piano dell'applicabilità della

norma censurata al caso dedotto nel giudizio principale, dall'art.

4-ter del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti

per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale)

come modificato dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,

recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti

contributivi in materia previdenziale);

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,

l'insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione sotto il

profilo della adeguata descrizione della fattispecie concreta

comporta l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale, giacché impedisce di valutarne la rilevanza nel

procedimento a quo (ex plurimis ordinanze nn. 129 e 69 del 1998; 151,

69 e 62 del 1997);

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora le norme

oggetto di censura siano abrogate o comunque modificate, sui giudici

a quibus grava un onere di motivazione rigoroso e pieno, dovendo il

rimettente indicare con sufficiente esaustività i concreti elementi

della fattispecie sottoposta al suo esame e specificare i motivi

della perdurante rilevanza della questione (da ultimo, ordinanze nn.

343 e 79 del 1998; 419 del 1997);

che i rilevati vizi della motivazione impediscono alla Corte

qualsiasi controllo sul requisito della rilevanza della questione

sollevata ed anche sull'avvenuto apprezzamento di tale condizione di

proponibilità da parte del giudice a quo;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 26

ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità

e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal

pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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