Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/02/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo

comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il

31 marzo 1994 dal Pretore di Camerino nel procedimento penale a

carico di Orsini Gabriella ed altri iscritta al n. 439 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 31 marzo 1994, il Pretore di

Camerino - in un processo per esercizio non autorizzato di impianto

di diffusione televisiva, punito dall'art. 195 del Codice postale

approvato con d.P.R. 1973 n. 156 - ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 32, comma primo, della legge 6 agosto 1990

n. 223, "nella parte in cui esclude dalla sanatoria amministrativa, e

conseguentemente penale, la situazione delle emittenti private che,

alla data di entrate in vigore della legge stessa, avessero

semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva,

senza aver anche provveduto a rendere gli stessi funzionanti,

oltreché funzionali";

che, nel giudizio davanti a questa Corte, ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la manifesta

infondatezza della impugnativa;

Rilevato che, nella motivazione del provvedimento di rinvio, il

giudice a quo muove dalla premessa che, ai fini della sanatoria

introdotta dalla norma denunciata (secondo cui testualmente "i

privati che alla data della presente legge - n. 223/90 - eserciscono

impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva sono autorizzati

a proseguire nell'esercizio degli stessi a condizione che abbiano

inoltrato domanda per il rilascio della concessione.."), il concetto

di esercizio debba intendersi come "funzionamento effettivo e

concreto" e non come mera installazione di impianto televisivo, con

la conseguente esclusione, dal beneficio, dei soggetti che, a quella

data, avessero semplicemente installato e non ancora attivato un

siffatto impianto. E tale esclusione appunto quel Pretore ritiene in

contrasto con il precetto dell'eguaglianza per il trattamento

irragionevolmente più favorevole così riservato a soggetti che,

entro il limite temporale prefissato, abbiano, con l'esercizio

dell'attività di diffusione, "completato l'iter della progressione

criminosa", a fronte del trattamento viceversa deteriore fatto a chi,

con la mera installazione dell'impianto, si sia arrestato alla sola

sua fase iniziale;

Considerato che il quesito così prospettato ha evidentemente

riguardo ad una ipotesi astratta di incriminazione per mera attività

di installazione di impianto televisivo in epoca antecedente alla

vigenza della disposizione impugnata;

che viceversa nella specie - come la stessa autorità rimettente

non manca di precisare - gli imputati sono chiamati a rispondere

unicamente di "successivi atti di esercizio" ("dal 25 maggio 1992"),

restando così temporalmente fuori dalla contestazione la precedente

attività di approntamento dell'impianto;

che difetta pertanto in radice la rilevanza della sollevata

questione nel giudizio a quo, per cui ne va dichiarata la manifesta

inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 6

agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico

e privato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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