Corte costituzionale

Ordinanza n. 527/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 67/1988
  • art. 11legge 67/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso

con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione

nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Tamone Bruno

iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte

di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Tamone

Bruno è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1988), "interpretato nel senso che prevede la

prescrizione quinquennale dei ratei di pensione che per qualsiasi

ragione, e quindi anche perché non richiesti o non liquidati, non

siano stati posti in pagamento", per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che pertanto la sollevata questione va ora dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 novembre 1988

n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 289 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:527 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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