Corte costituzionale

Ordinanza n. 524/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 492 (Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella

legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Tribunale di Firenze

nel procedimento penale a carico di Innocenti Pierina, iscritta al n.

221 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze

nel procedimento penale a carico di Guerri Aldo, iscritta al n. 297

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 15 dicembre 1988 e il 21

febbraio 1989 dal Tribunale di Firenze, nei procedimenti penali a

carico rispettivamente di Innocenti Pierina e di Guerri Aldo, è

stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

primo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516, rectius del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni,

nella parte in cui "equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la

omessa presentazione della dichiarazione IVA (o IRPEF) con la

ritardata presentazione della dichiarazione medesima", per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la inammissibilità della questione;

Considerato che le due ordinanze sollevano questioni identiche,

talché possono essere decise con unica pronuncia;

che questa Corte ha più volte preso in esame questioni

concernenti norme in materia tributaria che equiparano, quanto alla

sanzione, le due ipotesi della omessa e della tardiva dichiarazione

dovuta dal contribuente, pervenendo sotto i vari profili a pronunce

di manifesta infondatezza (ordinanze nn. 418 del 1987 e 596 del 1988)

e, da ultimo, nella prospettazione ora riproposta, di

inammissibilità (sentenze nn. 82, 83, 84 del 1989; ordinanza n. 298

del 1989);

che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuovi argomenti

tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento,

tale medesima pronuncia si impone nella fattispecie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10

luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella

legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, in riferimento

all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Firenze con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari