Corte costituzionale

Ordinanza n. 523/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1995 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 384/1992
  • art. 2legge 438/1992
  • art. 2legge 333/1992

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e

dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333

(Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8

agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanze emesse:

1) il 6 aprile 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Puglia sezione distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Coccioli

Gianfranco ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed

altro, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

2) il 10 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Puglia sezione distaccata di Lecce sui ricorsi riuniti proposti da

Aprile Ercole ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia,

iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Mignone Elsa Valeria ed altri e

di Maruccia Antonio ed altri nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da alcuni magistrati

ordinari per l'accertamento di diritti patrimoniali ad essi

spettanti, al fine di ottenere l'allineamento del loro trattamento

economico a quello riconosciuto al collega dott. Massimo Terzi -

nominato uditore giudiziario con d.m. 13 maggio 1981, transitato

successivamente nei ruoli dei referendari dei Tribunali

amministrativi regionali e riammesso nella magistratura ordinaria con

d.P.R. del 18 luglio 1988 - il Tribunale amministrativo regionale per

la Puglia, sezione distaccata di Lecce, con ordinanza del 6 aprile

1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre

1992, n. 438, nonché, in riferimento all'art. 107 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti

per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.

359 (r.o. n. 260 del 1995);

che nell'ordinanza si afferma che i ricorrenti, fino all'entrata

in vigore dell'art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che

ha disposto la soppressione delle norme su cui si fondava l'istituto

dell'allineamento stipendiale, versavano in una situazione che dava

loro diritto all'applicazione di tale istituto, ma che la posizione

giuridica dei ricorrenti è risultata modificata a causa della

successiva previsione dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 384

del 1992 che vieta l'adozione di provvedimenti stipendiali, ancorché

aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992;

che il giudice remittente osserva che la Corte si è già

pronunciata, con la sentenza n. 6 del 1994, sulla legittimità delle

norme impugnate, ma che la particolare situazione riguardante i

magistrati ricorrenti - per i quali il Ministero della giustizia, nel

mese di maggio 1992, aveva predisposto i relativi decreti poi

restituiti dalla competente Ragioneria centrale dello Stato -

giustifica la riproposizione della questione di legittimità

costituzionale;

che, in riferimento alla violazione degli artt. 3 e 97 della

Costituzione, il giudice remittente osserva che dopo l'entrata in

vigore dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 384 del 1992, si è

determinata una disparità di trattamento tra coloro che hanno goduto

degli effetti dell'allineamento e chi, pur avendo maturato tale

diritto prima dell'11 luglio 1992, ne risulta escluso per ragioni

fortuite e non giuridicamente apprezzabili, quali il mancato

completamento del procedimento amministrativo preordinato a

riconoscere il nuovo trattamento economico;

che, inoltre, nell'ordinanza si censurano le norme impugnate in

riferimento all'art. 107, terzo comma, della Costituzione, osservando

che le differenze di trattamento retributivo dei magistrati devono

connettersi all'esercizio di differenti funzioni e che tali

disparità non possono essere ammesse per altre ragioni;

che con analoghe argomentazioni, contenute in un'altra ordinanza

del 10 marzo 1994 (r.o. n. 261 del 1995), lo stesso Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 7, comma 7,

del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge

14 novembre 1992, n. 438, e, in riferimento agli artt. 3, 36 e 107,

dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,

convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché del medesimo

art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 384 del 1992;

che nei giudizi davanti alla Corte hanno spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni

siano dichiarate inammissibili o infondate, e le parti private nei

giudizi a quibus, che hanno depositato memorie nelle quali aderiscono

alle argomentazioni delle ordinanze di rimessione;

Considerato che le ordinanze sopra richiamate sollevano, con

analoghe argomentazioni, questioni concernenti le medesime norme, e

pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica

pronuncia;

che questa Corte, con sentenza n. 6 del 1994 e con ordinanze nn.

105 e 394 del 1994, ha già dichiarato, rispettivamente, infondate e

manifestamente infondate identiche questioni di legittimità

costituzionale, ribadendo ripetutamente, con particolare riferimento

all'art. 3 della Costituzione, che eventuali disparità tra coloro

che hanno potuto godere del diritto all'allineamento stipendiale

prima dell'entrata in vigore delle norme impugnate e coloro che -

come i ricorrenti nei giudizi a quibus - pur trovandosi in posizione

identica ai primi, non possono godere di tale vantaggio, non assumono

rilievo costituzionale, dal momento che tale disparità "non potrebbe

giustificare la sopravvivenza, sia pure limitata, di un istituto che

si è voluto espungere radicalmente dall'ordinamento proprio in

relazione alla sua intrinseca irrazionalità ed agli effetti

sperequativi che andava determinando";

che nelle sue ordinanze di remissione il Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, ha riproposto

con argomentazioni analoghe a quelle già esaminate dalla Corte nelle

decisioni richiamate la questione di costituzionalità dell'art. 7,

comma 7, del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n.

438 del 1992, e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 333 del

1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

che, in riferimento alla lamentata violazione - da parte delle

norme impugnate - dell'art. 107, terzo comma, della Costituzione,

secondo il quale i giudici si distinguono fra loro solo per

diversità di funzioni, questa Corte ha più volte chiarito che il

precetto costituzionale invocato dal remittente "mira a precludere

diversità per gradi gerarchici" tra i magistrati (v. ordinanza n.

275 del 1994, sentenza n. 310 del 1992) e ad evitare "qualsiasi tipo

di arbitraria categorizzazione" nelle qualifiche dei magistrati

medesimi, non sorretta da ragioni di ordine funzionale (v. sentenze

nn. 133 del 1985 e 86 del 1982);

che, di conseguenza, il parametro di cui all'art. 107, terzo

comma, della Costituzione risulta inconferente se richiamato in

relazione alle norme impugnate nel presente giudizio, che, per le

ragioni anzidette, si sono limitate ad eliminare dall'ordinamento

l'istituto dell'allineamento stipendiale, senza incidere sulle

qualifiche dei magistrati;

che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, (Misure urgenti in materia

di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e

dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333

(Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito dalla legge 8

agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e

107 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la

Puglia, sezione distaccata di Lecce, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:523 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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