Corte costituzionale

Ordinanza n. 521/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/11/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma

terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per

l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,

secondaria e artistica dello Stato), iscritta al n. 431 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Concetta

Baglieri, insegnante elementare assunta in ruolo a partire dall'anno

scolastico 1977 -78, per l'annullamento del provvedimento del

Provveditore agli studi di Siracusa che ne rigettava l'istanza di

permanenza in servizio sino al settantesimo anno di età onde

acquisire l'anzianità utile al conseguimento del minimo della

pensione, il T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, con

ordinanza emessa il 26 settembre 1989, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 (in

motivazione è richiamato l'art. 38, secondo comma) della

Costituzione, dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973,

n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato

giuridico del personale diettivo, ispettivo, docente e non docente

della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello

Stato);

che l'art. 15 della legge n. 477 del 1973, mentre al primo comma

dispone che, dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo del

personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola

materna, primaria, secondaria ed artistica "avviene" il 1° ottobre

successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di

età", al secondo comma, tuttavia, consente al personale in servizio

al 1° ottobre 1974 che, in forza della norma contenuta nel precedente

comma, doveva essere collocato a riposo, ma non aveva raggiunto il

numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione,

di "rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del

limite massimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età";

che il successivo terzo comma dell'art. 15, censurato

dall'autorità remittente, stabilisce che la disposizione di cui al

secondo comma si applica anche al personale che, "in servizio al 1°

ottobre 1974, al compimento del sessantacinquesimo anno di età non

abbia ancora raggiunto il numero di anni richiesti per ottenere il

minimo della pensione";

che, secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, stante

la stretta connessione tra il limite di età per l'assunzione dei

dipendenti pubblici e quello prescritto per il loro collocamento a

riposo, determinato in modo tale da garantire il conseguimento del

diritto a pensione, la norma denunciata, che ha riguardo a tutte le

categorie del personale dell'amministrazione scolastica dello Stato,

ha lo scopo di garantire il diritto al trattamento di quiescenza a

tutti i dipendenti che, essendo stati assunti ope legis

prescindendosi dall'età, non avrebbero potuto effettuare il servizio

minimo richiesto qualora fossero stati trattenuti in servizio solo

fino al sessantacinquesimo anno di età;

che, sempre secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione,

la norma denunciata, nella parte in cui esclude la permanenza in

servizio del personale ultrasessantacinquenne docente e non docente

assunto dopo il 1° ottobre 1974, che non abbia maturato l'anzianità

minima per il trattamento di quiescenza, si pone pertanto in

contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizza una

irrazionale disparità di trattamento tra pubblici dipendenti a

seconda che si siano trovati o meno in servizio al 1° ottobre 1974,

"poiché l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro

sufficiente per ottenere il minimo della pensione è un interesse di

tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione";

b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in

quanto, non consentendo ai lavoratori assunti dopo detta data, in

età avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il

conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale

alla pensione minima;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che analoga questione, sollevata dalla medesima

autorità (R.O. nn. 173, 174, 175 e 176 del 1990), è stata decisa da

questa Corte con la sentenza n. 444 del 1990, con la quale è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma,

della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui non consente

al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del

65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per

ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su

richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque

non oltre il 70° anno di età);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30

luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme

sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e

non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

dello Stato), sollevata dal T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata

di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, trattandosi di

norma già dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n.

444 del 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:521 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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