Corte costituzionale

Ordinanza n. 520/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma primo,

della legge della Regione Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 ("Norme

sullo stato giuridico ed economico del personale regionale"),

promossi con ordinanze emesse il 15 novembre 1981 dal Consiglio di

Stato - Sezione VI giurisdizionale, e il 26 aprile 1983 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia, iscritte rispettivamente

al n. 462 del registro ordinanze 1982 e al n. 401 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 324 dell'anno 1982 e n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sez. VI, e il Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanze,

rispettivamente, del 15 novembre 1981 e del 26 aprile 1983 hanno

sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma primo,

della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 ("Norme

sullo stato giuridico ed economico del personale regionale");

che, secondo le ordinanze di rimessione, la norma impugnata -

stabilendo che al personale inquadrato nei ruoli regionali la Regione

assicura prestazioni previdenziali equivalenti a quelle spettanti

agl'impiegati civili dello Stato - contrasta con l'art. 117 Cost.,

per avere la Regione legiferato in materia che esorbita dalla sua

competenza, nonché con l'art. 3 Cost., per avere fatto detta norma

ai dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. prima dell'inquadramento nei

ruoli regionali ed in questi transitati, un trattamento

ingiustificatamente più favorevole rispetto a quelli non transitati

in tali ruoli;

che nel giudizio è intervenuta la Regione Lombardia, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto relativi a

questioni identiche;

che, quanto all'impugnativa in relazione all'art. 117 Cost., il

carattere transitorio dell'anzidetto art. 85, primo comma, inserito

nel titolo IX della legge n. 48 del 1973, che raggruppa le "norme

transitorie e finali"; la sua destinazione ad una ben determinata (e

limitata) categoria di personale, di diversa provenienza, trasferito

o comandato presso la Regione per la prima costituzione degli uffici

regionali; la sua finalità di attuare una perequazione delle diverse

posizioni (nella specie, attinenti all'indennità di fine servizio)

circoscrivono l'oggetto della norma e ne delimitano il contenuto come

inteso a regolare un particolare momento dello status economico

(ammontare dell'indennità) del suddetto personale alla cessazione

del rapporto di impiego, senza porre una normativa concernente il

complesso delle prestazioni previdenziali, normativa peraltro

attuata, poi, con apposite leggi di Regioni a statuto ordinario (cfr.

l. della stessa Regione Lombardia 18 gennaio 1974, n. 7; 7 luglio

1981, n. 38, spec. art. 16, che riproduce sostanzialmente la norma

impugnata; l. Regione Lazio 4 settembre 1979, n. 67; l. Regione

Liguria 28 maggio 1980,

n. 26; l. Regione Puglia 13 dicembre 1983, n. 22; ll. Regione

Campania 14 gennaio 1974, n. 7 e 9 settembre 1974, n. 53);

che, quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., la rilevata e

circoscritta operatività dell'art. 85, primo comma, della l. n. 48,

lungi dal concretare una disparità di trattamento, attua

l'omogeneizzazione, in sede di inquadramento, della indennità di

fine rapporto del personale regionale, proveniente dallo Stato e da

enti locali, sicché la efficacia "interna" e temporanea della norma

impedisce il riferimento a categorie esterne, come tali non

pertinenti alla valutazione della supposta disuguaglianza;

e che, quindi, sono manifestamente infondate le questioni

proposte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale:

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma,

della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1973, n. 48 ("Norme

sullo stato giuridico ed economico del personale regionale")

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal

Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza del 15 novembre 1981 (n.

462 del R.O. 1982) e dal Tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, con ordinanza del 26 aprile 1983 (n. 401 del R.O. 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:520 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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