Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dagli artt. 4, quarto comma (recte: quinto comma), della legge 8

novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e

10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il

miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento

delle acque), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile

1990, n. 71, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dalla

Pretura circondariale di Venezia, Sezione distaccata di Dolo, nel

procedimento penale a carico di Corsi Francesca ed altri, iscritta al

n. 398 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, Sezione distaccata di Dolo,

nel procedimento penale a carico di Corsi Francesca ed altri, con

ordinanza del 19 dicembre 1991 (R.O. n. 398 del 1992), pervenuta alla

Corte il 7 luglio 1992 ha sollevato, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, quarto comma

(recte: quinto comma) della legge 8 novembre 1991, n. 360, e 10 del

decreto-legge 8 novembre 1990, n. 16, convertito, con modificazioni,

nella legge 5 aprile 1990, n. 71, nella parte in cui tale normativa

non si applica a coloro che, pure tenuti alla osservanza della

speciale legislazione veneziana, operino in territori non ricompresi

nei centri storici, nella specie di Venezia e Chioggia (presidio

ospedaliero di Dolo);

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l'art. 3 della

Costituzione in quanto si determinerebbe una ingiustificata

discriminazione nei confronti di costoro che, pur tenuti

all'osservanza della legislazione speciale veneziana, soggiacciono ad

essa per gli aspetti penalizzanti e ne sono esclusi per quelli di

favore;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della

questione;

Considerato che questa Corte, con la ordinanza n. 17 del 1993, ha

già dichiarato la manifesta inammissibilità della questione,

rilevando, tra l'altro, che la differente disciplina degli scarichi

trova ragionevole giustificazione nella diversità delle condizioni

socio-economico in cui i soggetti messi a raffronto operano nella

differente e difficoltà che gli stabilimenti affrontano;

che, per giunta, essa rientra nella discrezionalità del

legislatore, il cui operato si sottrae al sindacato di legittimità

costituzionale se non sia, come non è nella specie, del tutto

arbitrario;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4,

quinto comma, della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti

per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n.

16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la

prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con

modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia -

Sezione distaccata di Dolo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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