Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1979

Altra decisione · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,

cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63/1966 della

Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1978

dal tribunale di Massa, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.

Montedison e Raffagnagi Dino, iscritta al n. 288 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 250 del 6 settembre 1978.

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con la ordinanza 7 marzo 1978 (poi notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 6

settembre 1978) resa nella controversia di lavoro promossa da

Raffagnagi Dino contro la S.p.a. Montedison (n. 288 ord. 1978), il

tribunale di Massa chiede a questa Corte che decida se l'art. 2948, n.

4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63 del 10 giugno

1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3 della Costituzione per

il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai

dipendenti di rapporti di lavoro privato stabile.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che il sospetto di incostituzionalità è stato nel

tribunale suscitato da ciò che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così

come deve leggersi a seguito della sentenza 63/1966, dopo il mutamento

intervenuto nella legislazione con l'entrata in vigore dello Statuto

dei lavoratori, finirebbe con versare in contrasto con l'art. 3 Cost.,

che riuscirebbe offeso dal miglior trattamento riservato ai lavoratori

del settore privato stabilizzato a discapito dei lavoratori del

settore pubblico; che, così rescrivendo, ha il giudice a quo omesso di

verificare se al Raffagnagi e alla S.p.a. Montedison riesca applicabile

la legge 300/1970, specie in riferimento all'art. 35 della stessa e,

per quanto occorrer possa, all'art. 11 legge 604/1966; che, pertanto,

si rende necessaria la restituzione degli atti onde consentire al

tribunale quella valutazione di rilevanza della questione, che ha

omesso di effettuare. Il quale provvedimento, che con la presente

ordinanza si adotta, lascia libero il giudice a quo di conoscere del

merito della domanda senza riproporre la questione di

costituzionalità, in atto prospettata, alla Corte ovvero di scegliere

altri parametri di costituzionalità, sempre - anche in tale ipotesi -

verificata la rilevanza del dubbio di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che con

ordinanza 7 marzo 1978 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2948, n. 4, codice civile, così come

modificato a seguito della sentenza n. 63 del 10 giugno 1966, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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