Corte costituzionale

Ordinanza n. 517/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 115r.d. 1399/1930
  • art. 3d.l. 857/1976

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 115 del codice

di procedura penale e dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23

dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26

febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con

ordinanza emessa il 20 giugno 1985 dal Tribunale di Venezia, iscritta

al n. 572 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la S.I.P.E.A. s.p.a., responsabile civile nel

processo penale a carico di Secchiati Giampietro, ha proposto appello

contro la sentenza del Pretore di San Donà di Piave, la quale -

inflitta la "pena ritenuta di giustizia" all'imputato riconosciuto

colpevole del reato di cui all'art. 590, terzo e quarto comma, del

codice penale - aveva condannato il responsabile civile al

risarcimento del danno a favore della parte civile in solido con

l'imputato, nonché al pagamento di una somma a titolo di sanzione

amministrativa a favore dell'Istituto Nazionale Assicurazioni

Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della

strada";

e che il Tribunale di Venezia, rilevato che nel corso del

dibattimento d'appello la costituzione di parte civile era stata

espressamente revocata "con dichiarazione del procuratore speciale

ricevuta dal cancelliere", ha, con ordinanza del 20 giugno 1985,

sollevato questione di legittimità:

a) dell'art. 115 del codice di procedura penale, nella parte

in cui, stabilendo che la citazione o l'intervento del responsabile

civile non ha effetto se la costituzione di parte civile viene

revocata a norma degli artt. 101 e 102 dello stesso codice, prevede

che il responsabile civile sia ipso iure privato della possibilità

di esercitare il proprio diritto di difesa a tutela dei propri

interessi nel presente grado di giudizio, e comunque nell'ambito del

processo penale relativamente all'accertamento del fatto e alla

responsabilità dell'imputato", con conseguente violazione dell'art.

24, primo e secondo comma, della Costituzione;

b) dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre

1976, n. 857, "come integrato" dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,

in relazione agli artt. 24 e 25 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella parte in cui prevede la condanna del responsabile civile ad una

sanzione amministrativa a favore dell'Istituto Nazionale delle

Assicurazioni, con una sentenza "che potrebbe in ipotesi divenire

irrevocabile nei confronti del predetto responsabile civile anche se

per avventura nel procedimento penale a carico dell'assicurato si

pervenisse all'assoluzione di quest'ultimo": il tutto senza

consentire allo stesso responsabile civile, in caso di revoca

espressa della costituzione di parte civile, di partecipare

egualmente al giudizio di appello, risultando questo precluso dagli

artt. 24 e 25 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i quali

legittimano "l'impugnazione del provvedimento del giudice penale da

parte del terzo solo quando costui sia stato condannato in solido con

l'imputato al pagamento di una sanzione amministrativa", con

conseguente violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della

Costituzione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato, quanto alla prima questione, che, a norma

dell'art.103 del codice di procedura penale, la revoca espressa della

costituzione di parte civile comporta - alla stregua della costante

giurisprudenza della Corte di cassazione - l'obbligo per il giudice

d'appello di revocare la condanna alle spese e ai danni pronunciata

dal giudice di primo grado in favore della parte civile, precludendo,

per giunta, a quest'ultima, in base al primo comma del detto

articolo, la riproposizione della stessa azione civile in sede

civile, "salvo che ne abbia fatto espressa riserva nell'atto di

revocazione", cosa non verificatasi nel caso concreto;

e, quanto alla seconda questione, che la condanna del

responsabile civile a pagare all'Istituto Nazionale delle

Assicurazioni - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le

vittime della strada" una somma, non superiore alla differenza tra

l'offerto ed il liquidato al netto di rivalutazione e interessi,

presuppone, ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge 24 novembre

1981, n. 689, la pronuncia di una "sentenza a favore del danneggiato"

e, quindi, una decisione che, per qualificarsi tale, resta

subordinata al permanere - qui venuto meno - della parte civile nel

giudizio penale;

che, comunque, questa Corte, con sentenza n. 99 del 1973, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile

o amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa

giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e

alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato

conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile

civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto

in condizione di parteciparvi", precisando che in tutte le "ipotesi

in cui il responsabile civile non è stato in condizione di

intervenire nel giudizio penale o di parteciparvi compiutamente"

l'applicabilità "nei suoi confronti del vincolo di cui all'art. 27

c.p.p. importa violazione dell'art. 24 della Costituzione";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art.115 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 giugno 1985;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre

1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Venezia con ordinanza del 20 giugno 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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