Corte costituzionale

Ordinanza n. 516/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie),

dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985 n.146, convertito

nella legge 21 giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui

alla legge 28 febbraio 1985, n. 47), promosso con ordinanza emessa il

17 aprile 1989 dal Pretore di Sapri nel procedimento penale a carico

di Grasso Antonio, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile

1989, sollevava, ad istanza della difesa, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-quater del

decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21

giugno 1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28

febbraio 1985, n. 47), dichiarandola non manifestamente infondata

nella parte in cui prevedono l'estinzione dei reati contravvenzionali

quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della

condanna: e ciò con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato in diritto che, null'altro essendo riferito

nell'ordinanza, non è possibile rendersi conto in che mai consista

la questione, e tanto meno perché il giudice a quo consideri viziati

da illegittimità costituzionale gli articoli impugnati, dato che non

si conosce quale sia la situazione di specie che l'ordinanza intende

confrontare con quegli articoli, riferendosi all'art. 3 della

Costituzione;

che conseguentemente non è nemmeno possibile comprendere

perché il giudice ritenga rilevante una questione virtualmente

inesistente nell'ordinanza, in guisa che tutto il provvedimento

appare viziato da assoluta integrale mancanza di motivazione sotto

ogni riguardo;

che, pertanto, la questione, così come prospettata, dev'essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

che, tuttavia, il giudice rimettente dev'essere avvertito che,

se la questione sottoposta al suo esame fosse nei termini di cui alla

sentenza n. 167 del 1989 di questa Corte, essa è già stata

dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione

(interpetrativa di rigetto);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie) ed 8-quater del

decreto legge 23 aprile 1985 n. 146, convertito nella legge 21 giugno

1985 n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio

1985, n. 47), con riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sollevata dal Vicepretore di Sapri, con ordinanza 17 aprile 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:516 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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