Corte costituzionale

Ordinanza n. 513/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma

primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con

ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Civitavecchia nel ricorso proposto da s.a.s. "La

Lucchina" contro l'Ufficio del Registro di Civitavecchia iscritta al

n. 481 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza in data 10 aprile 1987, pervenuta a

questa Corte il 26 giugno 1991, la Commissione tributaria di primo

grado di Civitavecchia, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643, nella parte in cui, prevedendo un identico trattamento

sanzionatorio tanto per l'omessa quanto per la tardiva dichiarazione

- senza predisporre un'adeguata graduazione delle relative sanzioni -

si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, poiché disciplinerebbe in

modo uguale situazioni diverse;

b) con l'art. 76 della Costituzione, in relazione al criterio

di cui all'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825,

poiché non commisurerebbe la sanzione all'effettiva entità

oggettiva e soggettiva delle violazioni;

che nel giudizio così promosso è intervenuta l'Avvocatura

generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata

manifestamente infondata;

Considerato che anche nel presente giudizio, come in quello già

definito da questa Corte con sentenza n. 84 del 1989, la Commissione

remittente non mira ad ottenere una pronuncia che sottragga ad ogni

sanzione l'ipotesi della tardiva dichiarazione, ma piuttosto, ad un

intervento che, realizzando una ragionevole graduazione fra le

sanzioni attinenti alle fattispecie di omessa e tardiva

dichiarazione, presuppone l'opera del legislatore;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile, e che, al riguardo, appare comunque opportuno

reiterare l'invito al legislatore affinché adegui la disciplina

sanzionatoria in oggetto ad un criterio di maggiore razionalità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:513 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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