Corte costituzionale

Ordinanza n. 513/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 68r.d.l. 1578/1933

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.l.

27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato

e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986 dal

Tribunale di Roma, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9

dicembre 1986, nel procedimento civile instaurato dall'avv.

Naticchioni Franco nei confronti della M.E.I.E. Assicurazioni S.p.A.

per conseguire il pagamento della parcella relativa alle prestazioni

professionali in favore del cliente Pastore Giuseppe in un giudizio

per risarcimento danni conclusosi con una transazione raggiunta a sua

insaputa, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n.

1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) nella

parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito con

transazione tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale può

chiedere il pagamento di quanto dovutogli per onorari e spese anche

alle parti avverse, ravvisando il Tribunale in ciò una irrazionale

disparità di trattamento tra i difensori, tra i difensori e le

parti, e tra le parti, a seconda se il giudizio venga definito con

sentenza o mediante transazione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sollecitando la

declaratoria di non fondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1974, ha

già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, in riferimento

all'art. 3 Cost., ed ha ribadito tale pronuncia con la sent. n. 272

del 1987, esaminando questione identica a quella sollevata

dall'ordinanza in oggetto;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata,

in riferimento all'art. 3, Cost., dal Tribunale di Roma, con

ordinanza emessa il 9 dicembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:513 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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