Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3,

della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto

di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei

diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con

ordinanza emessa il 23 marzo 1995 dal pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra FNLE CGIL - FLERICA CISL e Azienda

Consorziale Servizi Reno, iscritta al n. 382 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti l'atto di costituzione della FNLE - CGIL territoriale di

Bologna nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento ex art. 28 della legge n.

300 del 1970 - instaurato dalla FNLE-CGIL e dalla FLERICA-CISL al

fine di ottenere la dichiarazione dell'antisindacalità delle

trattenute dei contributi operate dall'Azienda consortile servizi

Reno, in occasione di uno sciopero tenutosi senza l'osservanza

dell'obbligo di preavviso minimo di dieci giorni - il pretore di

Bologna, con ordinanza emessa il 23 marzo 1995, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 12

giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei

servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della

persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di

garanzia dell'attuazione della legge);

che - premessa la concreta applicabilità nella fattispecie de

qua delle disposizioni di cui al citato art. 4, comma 2 - osserva il

rimettente come il prospettato vulnus ai richiamati parametri

costituzionali derivi dall'attribuzione al datore di lavoro del

potere di applicare sanzioni disciplinari a carico delle associazioni

sindacali (sottoposte, così, proprio al soggetto contro il quale

esercitano lo sciopero, in assenza di ogni garanzia procedurale che

disciplini l'irrogazione delle sanzioni stesse), con sensibile

incidenza sulla vita e sulla stessa ragion d'esistere di queste e con

conseguente menomazione dei principi relativi alla libertà sindacale

e al diritto di sciopero, peraltro riaffermati, nelle sue opzioni

ideologiche di fondo, dalla legge n. 146 del 1990;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità delle questioni

o, in alternativa, per la restituzione degli atti al giudice a quo,

non avendo il rimettente tenuto conto della sentenza n. 57 del 1995,

con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del comma 2 dell'impugnato art. 4;

che si è altresì costituita la FNLE-CGIL, in persona del

segretario territoriale, deducendo il sostanziale superamento delle

odierne questioni di costituzionalità per via delle motivazioni e

del decisum della citata sentenza n. 57 del 1995;

Considerato che, con la sentenza n. 57 del 1995, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,

della legge 12 giugno 1990, n. 146, "nella parte in cui non prevede

che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti

avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art. 12";

che contestualmente la Corte, in applicazione dell'art. 27 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato costituzionalmente

illegittimo anche l'art. 13, lettera c), della citata legge n. 146

del 1990, "nella parte in cui non prevede che la segnalazione della

Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2

dell'art. 4";

che in particolare - ritenuta un'irragionevolezza interna allo

stesso sistema sanzionatorio riguardante i sindacati - questa Corte

ha affermato che l'irrogazione delle misure patrimoniali, previste

dal comma 2 dell'art. 4, non possa prescindere da quel presupposto

procedimentale (le cui fasi, non sottratte al generale canone

audiatur et altera pars, risultano scandite dal successivo art. 12),

che, rispetto alla garanzia della libertà sindacale sancita

dall'art. 39 della Costituzione, "si configura come un requisito

minimo indispensabile per l'insorgenza del potere sanzionatorio,

ricollegando questo ad una imparziale valutazione delle circostanze

rilevanti ed in tal guisa sottraendolo, nel momento genetico, alla

unilaterale determinazione di un soggetto, quale il datore di lavoro,

portatore di interessi potenzialmente contrapposti";

che - proprio in considerazione della ratio legis correlata alla

estraneità delle problematiche riguardanti il rapporto tra diritto

di sciopero ed interessi dell'impresa rispetto alla tutela degli

interessi degli utenti approntata dalla normativa de qua - è stato

perciò ritenuto che la segnalazione della Commissione di garanzia,

quale soggetto super partes dotato di alta competenza, "si impone

come necessario presupposto dell'azione sanzionatoria";

che, conseguentemente, in ragione dello specifico thema

decidendum

prospettato dal rimettente, il quale non ha tenuto conto della

menzionata pronuncia di incostituzionalità della denunciata norma,

la questione relativa al comma 2 del citato art. 4 va dichiarata

manifestamente inammissibile;

che l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del

comma 3 dello stesso articolo risulta - stante l'esplicita

affermazione dello stesso rimettente, secondo cui nel giudizio a quo

non viene in contestazione la sanzione della esclusione dei sindacati

dalle trattative - manifestamente inammissibile per la sua evidente

irrilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 12

giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei

servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della

persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di

garanzia dell'attuazione della legge), sollevate, con riferimento

agli artt. 39 e 40 della Costituzione, dal pretore di Bologna, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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