Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 463/1983
  • art. 4legge 638/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e

dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293

(Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone

terremotate), promossi con tre ordinanze emesse il 21 maggio 1992 dal

Tribunale di Chieti e con una ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal

Pretore di Lanciano nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.P.S. e

Cespa Concetta ed altri, rispettivamente iscritte ai nn. 413, 414,

415 e 418 del registro ordinanze 1992 e tutte pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Cespa Concetta, De Berardinis

Antonina e Buzzelli Tommaso, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Chieti, con tre identiche ordinanze

emesse il 21 maggio 1992 (R.O. nn. 413, 414, 415 del 1992) ed il Pretore di Lanciano con ordinanza del 12 giugno 1992 (R.O. n. 418 del

1992) hanno sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11

novembre 1983, n. 638 e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge

20 maggio 1992, n. 293;

che quest'ultima norma ha interpretato la precedente

disposizione nel senso di conservare l'integrazione al minimo su una

sola pensione nell'ipotesi di cumulo di due trattamenti integrati;

che i giudici a quibus sottolineano come l'esclusione del

diritto a più integrazioni sia del tutto contraria alla

giurisprudenza di legittimità ed alle decisioni di questa Corte di

cui alla sentenza n. 418 del 1991 e all'ordinanza n. 21 del 1992 e

come con lo strumento dell'interpretazione autentica sia stato

irragionevolmente introdotto un dato normativo contrastante con la

precedente disciplina;

che inoltre, premessa la natura previdenziale (e non

assistenziale) della pensione minima, la riduzione del trattamento

complessivo (invece della sua conservazione grazie alla

cristallizzazione), a parere dei rimettenti, risulterebbe lesiva del

diritto alla previdenza, oltre che irragionevole;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, pregiudizialmente rilevando la mancata conversione in legge

dell'impugnato decreto-legge;

che si sono infine costituite davanti alla Corte le parti private, che hanno insistito per la declaratoria d'illegittimità;

Considerato che le questioni, concernenti la medesima norma,

possono essere riunite e congiuntamente decise;

che il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, contenente

l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, in legge 11

novembre 1983, n. 638 - censurata dai giudici a quibus perché

antitetica a quella di cui alla sentenza n. 418 del 1991 di questa

Corte, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta

giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 1992;

che pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte

(cfr. ordinanza n. 390 del 1992), la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e

dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293

(Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone

terremotate), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Chieti e dal Pretore di

Lanciano con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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