Corte costituzionale

Ordinanza n. 508/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale:

1) degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di

quelle di cui agli artt. 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo,

quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5,

commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4

agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e

statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero

per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e

forestali);

2) degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di

quelle di cui agli artt. 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo,

quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto

1993, n. 272, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia,

notificati il 2 e 4 settembre 1993, depositati in cancelleria il 9 e

11 successivi ed iscritti ai nn. 44 e 52 del registro ricorsi 1993;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente

notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, primo comma, inciso "con l'esclusione

di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 3, commi primo, secondo,

terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e

quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del

decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze

regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e

forestali), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97,

117, 118, 119 della Costituzione;

che la Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e

depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui

agli articoli 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto

e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272,

deducendo la violazione degli artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della

VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

che, ad avviso della Regione Toscana, il decreto-legge impugnato

avrebbe ripristinato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

abrogato a seguito del referendum del 18 aprile 1993 e sarebbe,

perciò, lesivo del principio della sovranità popolare, oltre che

delle competenze regionali in materia di agricoltura e del principio

di ragionevolezza;

che, anche ad avviso della Regione Lombardia, il decreto-legge

impugnato avrebbe "re-istituito" il Ministero dell'agricoltura e

delle foreste, contraddicendo la volontà popolare espressa nel

referendum del 18 aprile 1993, in violazione del principio della

sovranità popolare;

che, sempre ad avviso della Regione Lombardia, le disposizioni

impugnate sarebbero lesive delle competenze regionali in materia di

agricoltura e foreste e di tutela della fauna, in quanto

attribuiscono a strutture centrali dello Stato - e in particolare al

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e

forestali (art. 2, commi terzo e quarto); al comitato permanente

delle politiche agroalimentari e forestali (art. 2, comma sesto);

agli istituti di ricerca e di sperimentazione (art. 3); all'A.I.M.A.

e al corpo forestale dello Stato (art. 4) - funzioni spettanti alle

Regioni ai sensi del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 157 del

1992;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri

chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili

ovvero infondati;

che la Regione Toscana ha presentato istanza di sospensione,

adducendo che il decreto-legge impugnato produce danni gravi ed

irreparabili alla Regione ricorrente;

che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione

Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso

in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 272

del 1993, che non è stato convertito dalle Camere nel termine

previsto dall'art. 77 della Costituzione, siano estese alle

corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge 2 ottobre

1993, n. 393, con il quale è stato reiterato il decreto-legge

impugnato;

Considerato che i giudizi investono, anche se per diversi profili,

le medesime disposizioni normative ed è perciò opportuno che siano

riuniti e decisi con unica ordinanza;

che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, non è stato

convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di

legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana e dalla

Regione Lombardia devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili;

che, di conseguenza, l'istanza di sospensione delle disposizioni

impugnate, proposta dalla Regione Toscana, deve considerarsi

assorbita;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con

l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 3, commi primo,

secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo,

terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del

decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze

regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e

forestali), sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato

in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118,

119 della Costituzione;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con

l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3'; 2, commi primo,

secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo

decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 sollevate dalla Regione

Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli

artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e

finale della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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