Corte costituzionale

Ordinanza n. 507/1990

Altra decisione · depositata il 26/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 638/1983

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, nono comma,

della legge 11 novembre 1983, n. 638 di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), promosso con ordinanza

emessa il 16 febbraio 1990 dal Pretore di Trento nel procedimento

civile vertente tra Prandato Severino e l'I.N.P.S., iscritta al n.

359 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti l'atto di costituzione di Prandato Severino nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Udito l'avv. Giovanni Angelozzi per Prandato Severino;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Prandato

Severino - pensionato a carico della gestione speciale lavoratori

autonomi del commercio - nei confronti dell'I.N.P.S., il Pretore di

Trento, con ordinanza del 16 febbraio 1990 (r.o. n. 359 del 1990), ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, nono comma, della legge 11

novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede che si applichi

anche alle pensioni aventi (come nella specie) decorrenza successiva

al 31 dicembre 1983, lo stesso limite (L. 10.000 per anno di

anzianità contributiva utile a pensione) imposto alle pensioni

liquidate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983 (art. 6, comma ottavo) e

a quelle anteriori al 1° ottobre 1983 (comma decimo);

che, secondo il Pretore, tale omessa previsione violerebbe

l'art. 3 Cost. poiché introdurrebbe, senza ragionevole motivo e in

presenza di situazioni giuridiche omogenee, un trattamento

differenziato e più vantaggioso a favore dei titolari di pensioni

con decorrenza successiva al 1983 rispetto ai pensionati con

decorrenza anteriore;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il

Prandato, il quale, nel merito, nega che la norma impugnata introduca

una discriminazione irragionevole tra pensionati, e ciò

principalmente considerando che il particolare trattamento dei

titolari di pensione con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1983 -

invocato come termine di raffronto - costituirebbe una deroga alla

disciplina generale, deroga determinata dalla necessità di gradare

il passaggio dal vecchio al nuovo criterio di determinazione delle

pensioni;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

infondata, potendo essa risolversi in via interpretativa: il suddetto

limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a

pensione dovrebbe infatti ritenersi applicabile a tutte le pensioni,

a prescindere dalla loro decorrenza (che inciderebbe solo sul profilo

dell'aggiornamento del coefficiente di adeguamento dell'importo

base);

Considerato che nel frattempo è entrata in vigore la legge 2

agosto 1990, n. 233, recante "Riforma dei trattamenti pensionistici

dei lavoratori autonomi", la quale, nel dettare una nuova disciplina

della materia, ha espressamente abrogato (art. 5, comma terzo) la

norma impugnata, disponendo altresì (art. 5, comma decimo) che "con

effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni

della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza

tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990";

che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice a quo,

perché valuti se la questione proposta sia ancora rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:507 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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