Corte costituzionale

Ordinanza n. 507/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/11/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9, primo

e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e

per la pubblica moralità), e successive modificazioni, promosso con

ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Natti Roberto, iscritta al n. 209 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che - nel corso del procedimento penale a carico di Natti

Roberto, imputato del delitto di cui all'art. 9, secondo comma, della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, perché, essendogli stata applicata,

con decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 1979, la misura di

prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel

comune di Cisternino, ometteva, una volta scarcerato dalla Casa

circondariale di Roma, di presentarsi presso la locale questura "per

la prescritta elezione di domicilio, funzionale all'avvio del

soggiorno obbligato" - il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9

dicembre 1988, ha sollevato:

a) in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9, primo e secondo

comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quale modificato

dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, perché - con lo

stabilire che "Il contravventore agli obblighi inerenti alla

sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi a un anno"

(primo comma) e che "Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza

speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la

reclusione da due a cinque anni" (secondo comma) - "configura una

fattispecie criminosa i cui elementi di identificazione non sono

predeterminati dalla legge ma sono rimessi al potere discrezionale

del giudice in misura esorbitante dal suo normale compito di

interpretazione", nonché dell'art. 7 della stessa legge 27 dicembre

1956, n. 1423, in quanto - con lo stabilire che "Il provvedimento di

applicazione delle misure di prevenzione... è comunicato al questore

per l'esecuzione", così concorrendo "a qualificare la fattispecie

criminosa prevista dal citato art. 9" "ne amplifica i caratteri di

genericità ed incertezza, incorrendo nello stesso vizio di

illegittimità costituzionale";

b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità "del citato art. 9, perché punisce irragionevolmente

comportamenti che non sono invece sanzionati per soggetti che versano

in condizioni analoghe in quanto sottoposti a misure di prevenzione

ispirate ad identica ratio", con conseguente disparità di

trattamento "tra le condotte punibili del soggiornante obbligato

"semplice" e del soggiornante "mafioso", per il quale l'art. 5 della

legge 31 maggio 1965, n. 575, prevede la punizione (con pena identica

a quella prevista dall'art. 9, 2° comma) soltanto in caso di

"allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate: in via

principale, inammissibili, avendo il Tribunale prospettato come

"meramente ipotetica ed eventuale" l'esistenza nel caso di specie

dell'elemento oggettivo del reato contestato, e ciò perché, "lungi

dall'affermare che la interpretazione della normativa impugnata

conduce a ritenere violati nella fattispecie gli obblighi della

sorveglianza speciale", l'ordinanza di rimessione si sarebbe limitata

a richiamare "due diversi indirizzi della Corte di Cassazione, per

dedurne una situazione di incertezza normativa che deriverebbe dalla

insufficiente tipizzazione della fattispecie", indirizzi che,

peraltro, condurrebbero entrambi "ad escludere nel caso concreto la

sussistenza del reato e, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 9

della legge 1423 / 56", senza che mai il Tribunale mostri "in alcun

modo di far propria la interpretazione di cui contesta la

legittimità", un'interpretazione, del resto, "contraddetta dalla

stessa giurisprudenza richiamata nell'ordinanza"; e, in via

subordinata, non fondate perché l'art. 7 della legge n. 1423 del

1956 - norma strutturata in modo tale da non potersi qualificare né

norma incriminatrice né norma concorrente "a configurare la

fattispecie criminosa" - non sarebbe riconducibile al principio di

tipicità, mentre l'art. 9 - norma "sufficientemente determinata"

quanto a condotta punibile sotto il profilo dell'art. 25, secondo

comma, della Costituzione - non darebbe luogo ad "alcuna disparità

di trattamento tra il 'soggiornante obbligato semplice' e il

'soggiornante mafioso', essendo del tutto pacifico che, in materia di

misure di prevenzione, per le violazioni non espressamente sanzionate

dalla legge n. 575 del 1965 (Disposizioni contro la mafia), trova

applicazione la legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e

per la pubblica moralità)";

Considerato che, con riferimento alla denuncia dell'art. 9, primo

e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il giudice a

quo si è effettivamente limitato a sottoporre a questa Corte le sue

incertezze interpretative, conseguenti all'esistenza di più

indirizzi giurisprudenziali circa l'atto di esecuzione che condiziona

l'insorgere della condotta punibile, identificato dalla

giurisprudenza ora "nella reiterazione della comunicazione del

decreto che dispone la misura di prevenzione", ora

"nell'accompagnamento coattivo dell'obbligato nel Comune di

soggiorno", senza contare l'ulteriore interpretazione profilata dallo

stesso giudice rimettente, quando - dopo aver rilevato "che il Natti

non raggiunse Cisternino all'indomani della scarcerazione" considera

"ovvio... che il mancato raggiungimento del Comune designato dal

decreto del Tribunale integri una violazione degli 'obblighi inerenti

alla sorveglianza speciale' con corredo di 'obbligo di soggiorno'

(art. 9, 1° e 2° comma)";

che, pertanto, il giudice a quo non ha effettuato la necessaria

scelta fra le diverse possibili interpretazioni dell'art. 9, primo e

secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così

prospettando un normale dubbio interpretativo, come la medesima

ordinanza di rimessione implicitamente conferma, allorché chiede

alla Corte "anche soltanto la dichiarazione, per via interpretativa

di rigetto, di quella 'norma' - estraibile da tale complesso - che

sanziona la condotta attiva attribuita all'imputato";

che, perciò, la questione di legittimità dell'art. 9, primo e

secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento

all'art. 25 della Costituzione, così come proposta, è

manifestamente inammissibile, spettando esclusivamente al giudice a

quo interpretare la norma denunciata (v. sentenze n. 427 del 1989, n.

225 del 1983, n. 109 del 1982);

che, analogamente, la questione di legittimità dell'art. 9

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata sotto il profilo

della violazione dell'art. 3 della Costituzione, e la questione di

legittimità dell'art. 7 della stessa legge n. 1423 del 1956 - e,

più precisamente, del suo primo comma (richiamato solo in quanto vi

si regolano le modalità esecutive del provvedimento con il quale

viene applicata la misura di prevenzione) - sollevata sotto il

profilo della violazione dell'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, vanno dichiarate manifestamente inammissibili,

trattandosi di censure dipendenti dall'irrisolto dubbio

interpretativo da cui è scaturita la denuncia di indeterminatezza

rivolta allo stesso art. 9, primo e secondo comma.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti

delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica

moralità), modificato dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n.

646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10

febbraio 1962, n. 57,

e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare

sul fenomeno della mafia), nonché dell'art. 7 della stessa legge 27

dicembre 1956, n. 1423, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con

ordinanza del 9 dicembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:507 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari