Corte costituzionale

Ordinanza n. 505/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 462/1983
  • art. 10legge 462/1983
  • art. 14legge 9/1982

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10

e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di

sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata),

convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637,

promossi con cinque ordinanze emesse il 12 settembre 1989, il 7

luglio 1989, l'8 luglio 1989, il 19 luglio 1989 e il 27 dicembre 1989

dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 366, 394, 395,

396 e 397 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, e n. 26,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile

vertente tra Citino Giuseppe e Ferrari Ciro, avente ad oggetto la

nuova fissazione della data di esecuzione dello sfratto per finita

locazione (contratto scaduto il 29 dicembre 1987) già fissata al 18

aprile 1989, con ordinanza del 12 settembre 1989, pervenuta alla

Corte costituzionale il 23 maggio 1990 (R.O. n. 366 del 1990), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con

modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in

cui detta norma collega la cessazione del meccanismo di graduazione

degli sfratti previsto dalla legge n. 94 del 1982 alla data di

scadenza del contratto (entro il 30 giugno 1984);

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3

della Costituzione, in quanto risulterebbero privilegiati coloro i

cui contratti sono scaduti prima della suddetta data rispetto a

coloro i cui contratti sono venuti a scadere successivamente, sicché

fattispecie asseritamente identiche, in quanto caratterizzate dalla

esecutività definitiva, vengono diversamente disciplinate in base

all'unico elemento della più o meno remota scadenza;

che identiche questioni sono state sollevate dallo stesso

Pretore nei procedimenti civili vertenti tra Ridini Fani e Florio

Angelo e Mainardi Teresa (contratto scaduto il 31 dicembre 1987,

esecuzione al 30 novembre 1988) (R.O. n. 394 del 1990); tra

Martinelli Maria e Immobiliare Gemma (contratto scaduto il 30

dicembre 1987, esecuzione al 31 dicembre 1988) (R.O. n. 395 del

1990); tra Artesani Luigi e Galeotti Guido ed Ines (contratto scaduto

il 31 dicembre 1987, esecuzione al 28 febbraio 1989) (R.O. n. 396 del

1990); tra Vergani Maria Graziella e Immobiliare Panigada s.a.s.

(contratto scaduto il 29 settembre 1988, esecuzione al 31 ottobre

1989) (R.O. n. 397 del 1990);

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti i

giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

ha concluso per la manifesta inammissibilità o per la infondatezza

della questione;

che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico

provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;

Considerato che identica questione, sollevata con riferimento ai

medesimi profili, è già stata dichiarata manifestamente

inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 399 del 1990, in base

alla considerazione che il giudice remittente - che nelle ordinanze

ha tenuto conto anche della normativa sopravvenuta (decreto-legge 8

febbraio 1988,

n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n.

108; decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, con vertito, con

modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61) sottoponendo a

critica la disciplina relativa al differimento della esecuzione dei

provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione,

sostanzialmente richiede una sentenza modificativa dell'attuale

regime;

che tale pronuncia si porrebbe come sostitutiva dell'attività

discrezionale del legislatore nel compiere scelte che assicurino il

bilanciamento di interessi di varia natura (pubblici e privati),

scelte non soggette a sindacato di costituzionalità, in quanto né

irrazionali né arbitrarie (cfr. ordinanza n. 568 del 1987);

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10

e 14 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,

nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché

disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con

modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:505 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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