Corte costituzionale

Ordinanza n. 505/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo

comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica"), promosso con ordinanza

emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sezione

di Parma - iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Rabinovici Alessandro nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per

l'Emilia-Romagna con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo

comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica") nella parte in cui, in

contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., non prevede alcun meccanismo

automatico che si sostituisca all'eventuale inerzia dei competenti

organi accademici per consentire all'interessato di conseguire la

conferma della libera docenza nel termine prestabilito;

Considerato che il raffronto - operato dal giudice a quo per

evidenziare la denunciata violazione del principio costituzionale di

eguaglianza - con ipotetici casi in cui gli organi accademici

competenti sarebbero stati più solleciti configura una mera

disparità di fatto, del tutto irrilevante in questa sede e comunque

inidonea a determinare l'illegittimità della norma per violazione

dell'anzidetto principio di eguaglianza;

che peraltro - come è stato in più occasioni ribadito da

questa Corte (cfr. sentt. nn. 40 del 1970 e 110 del 1974) - al

giudice della legittimità delle leggi spetta soltanto statuire se lo

strumento apprestato dal legislatore non sia arbitrario, irrazionale

o discriminatorio, e non accertare se in concreto tale strumento sia

stato poi ben utilizzato, per cui eventuali carenze o ritardi

riguardo ai modi e tempi di attuazione della norma non possono avere

alcuna influenza sulla costituzionalità della norma stessa;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di

Parma con ordinanza n. 436 del 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:505 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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