Corte costituzionale

Ordinanza n. 503/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a),

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), nel testo anteriore all'entrata in vigore

della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991),

promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1995 dal Giudice istruttore

del Tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra Sarti

Luciana e Bonzagni Pier Luigi ed altro, iscritta al n. 437 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Luciana

Sarti contro Pier Luigi Bonzagni ed altro al fine di ottenere il

risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale

verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 19 febbraio

1992, n. 142, nel quale l'attrice è stata coinvolta viaggiando, come

terza trasportata, a bordo dell'autoveicolo assicurato di sua

proprietà, il Giudice istruttore del tribunale di Crotone, con

ordinanza del 21 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,

dell'art. 4, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel

testo anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 142 del

1992, nella parte in cui, escludendo dai benefici assicurativi "tutti

coloro la cui responsabilità deve essere coperta

dall'assicurazione", non consente di riconoscere i benefici stessi al

proprietario del veicolo assicurato coinvolto nell'incidente quale

terzo trasportato dal veicolo medesimo;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata

contrasta: a) con l'art. 2 Cost., perché lede il diritto

inviolabile alla tutela della persona che ha sofferto danni derivanti

dalla circolazione di veicolo senza guida di rotaie, qualificabile

come attività pericolosa; b) con l'art. 3 Cost., sia per

l'ingiustificata discriminazione introdotta tra i terzi trasportati,

sia per l'irragionevolezza della prevalenza accordata all'interesse

degli assicuratori ad evitare eventuali collusioni ai loro danni

rispetto all'interesse sociale all'estensione della copertura

assicurativa a tutti i danneggiati, almeno in relazione ai danni alla

persona;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione

del giudice istruttore a sollevare la questione;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il

giudice istruttore non è legittimato a sollevare una questione di

legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la

definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è

addetto;

che tale è la questione proposta, in quanto investe una norma la

cui applicazione appartiene alla competenza del collegio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), nel testo anteriore all'entrata in vigore

della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991),

sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Crotone con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari