Corte costituzionale

Ordinanza n. 500/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo

comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per

l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,

secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

7 luglio 1989 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

sul ricorso proposto da Ierace Maria Annunziata contro il

Provveditorato agli Studi di Catanzaro, iscritta al n. 302 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della

Calabria, nel giudizio promosso da Ierace Maria Annunziata contro il

Provveditore agli Studi di Catanzaro, diretto ad ottenere il

mantenimento in servizio fino al conseguimento del minimo della

pensione, con ordinanza del 7 luglio 1989, pervenuta alla Corte

costituzionale l'11 maggio 1990 (R.O. n. 302 del 1990), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma,

della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non prevede il

trattenimento in servizio oltre il normale limite di età anche per

gli appartenenti alle cosiddette categorie protette, al fine di

consentire loro il conseguimento del trattamento di quiescenza;

che, a parere del Collegio remittente, sarebbero violati l'art.

3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra coloro che

non godono di alcuna deroga al limite di età per il collocamento in

pensione (sessantacinque anni) e coloro che, invece, ne godono sia

pure in via transitoria (elevazione a settanta anni), e l'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, in quanto una categoria di

impiegati pubblici rimarrebbe privata del trattamento pensionistico;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità della questione, in quanto si

sarebbe dovuto impugnare l'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 27 della legge 29

aprile 1976, n. 177, che stabilisce in 15 anni di servizio effettivo

il requisito minimo per aver diritto alla pensione, o per la

infondatezza, in quanto il legislatore può fissare i modi e i

termini per il conseguimento della pensione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità

costituzionale della disposizione denunciata (sentenza n. 444 del

1990) e che quindi essa è stata espunta dall'ordinamento;

che la questione, quindi, è da dichiararsi manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30

luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme

sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e

non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della

Calabria con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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