Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1971

Altra decisione · depositata il 16/03/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della

legge 23 maggio 1950, n. 253, recante " disposizioni per le locazioni e

sublocazioni di immobili urbani", promosso con ordinanza emessa il 26

marzo 1969 dal pretore di Viareggio nel procedimento civile vertente

tra Baldi Salvatore e la società Cantieri Picchiotti, iscritta al n.

203 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che in un giudizio civile promosso davanti al pretore di

Viareggio da Salvatore Baldi nei confronti della S.p.A. Cantieri

Picchiotti al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto per

morosità da un immobile concesso in locazione soggetta alla proroga

legale e destinato ad uso di abitazione, e, a seguito della mancata

convalida, la risoluzione del contratto per inadempimento, il pretore

ha sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

che davanti alla Corte non si è costituita nessuna delle parti, ma

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, che, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni del 7 luglio

1969, ha concluso, ove la questione non fosse stata ritenuta

inammissibile, per la non fondatezza della stessa.

Considerato che in pendenza del giudizio davanti a questa Corte è

sopravvenuta la legge 26 novembre 1969, n. 833, recante "norme relative

alle locazioni degli immobili urbani", la quale con l'art. 4, commi

sesto e settimo, ha dettato disposizioni concernenti la materia

disciplinata dalla impugnata norma;

che si rende perciò necessario che il pretore di Viareggio esamini

anche alla stregua delle nuove disposizioni la rilevanza della

questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del

26 marzo 1969.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Viareggio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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