Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con ordinanze emesse il

24 maggio 2000 e il 14 giugno 2000 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, iscritte al n. 673 del registro ordinanze 2000 e

al n. 101 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica - 1ª serie speciale - n. 46 dell'anno 2000

e n. 7 dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Laura Liverani, nonché gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza iscritta al n. 673 r.o. del 2000,

pronunciata il 24 maggio 2000 e pervenuta alla Corte il 4 ottobre

2000, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato,

secondo il tenore del dispositivo, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre

1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo), per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,

mentre nella motivazione ha prospettato e argomentato la questione

con riferimento all'art. 1, comma 5, della legge 10 ottobre 1996,

n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di

grazia e giustizia e delle magistrature speciali);

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio

introdotto da oltre duemila dipendenti del Ministero della giustizia,

i quali - premesso di avere diritto all'indennità giudiziaria

istituita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il

personale di magistratura), in forza dell'estensione operata dalla

legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale

delle cancellerie e segreterie giudiziarie); di avere inoltre

ottenuto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio il

riconoscimento sulle relative somme della rivalutazione triennale

prevista da tale legge e la conseguente condanna dell'amministrazione

a corrispondere quanto dovuto con interessi e rivalutazione; e di

essere infine soggetti all'applicazione della sopravvenuta legge

n. 525 del 1996, che ha escluso, all'art. 1, comma 5, la

corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme stesse, anche

se riconosciute con sentenza passata in giudicato - chiedevano la

condanna del Ministero alla corresponsione di tali accessori,

prospettando l'illegittimità costituzionale del citato art. 1,

comma 5;

che - secondo quanto riferisce il giudice rimettente - i

ricorrenti, nel motivare su quest'ultimo punto, richiamavano

l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale amministrativo regionale

Lazio aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998 (che aveva

negato la corresponsione degli accessori sulle somme dovute per

effetto del reinquadramento di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312,

sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e

militare dello Stato), adducendo trattarsi di questione assolutamente

analoga;

che, in conseguenza, ad avviso del rimettente, la questione

di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti dovrebbe

ritenersi non manifestamente infondata "anche in adesione alle

argomentazioni poste a base" della suddetta ordinanza relativa

all'art. 26 della legge n. 448 del 1998;

che la motivazione dell'ordinanza in epigrafe si conclude

affermando che il giudizio deve essere sospeso "in attesa della

soluzione da parte della Corte costituzionale della sollevata

questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 1,

comma 5 della legge n. 525/1996 in relazione agli artt. 3, 36, primo

comma e 97, primo comma, della Costituzione", mentre il suo

dispositivo, dopo avere ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata "la questione, come sopra indicata" ordina la trasmissione

del fascicolo alla Corte "per la soluzione della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge

n. 448 del 1998 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella

quale, osservato che le disposizioni impugnate sarebbero l'art. 1,

comma 5, della legge n. 525 del 1996 e l'art. 26, commi 4 e 5, della

legge n. 448 del 1998, rileva l'infondatezza della questione

proposta, riferendola al citato art. 26;

che si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio a quo,

depositando memoria e sostenendo che la questione proposta dal

Tribunale amministrativo regionale - come si evincerebbe dalla parte

motiva dell'ordinanza - concernerebbe l'art. 1, comma 5, della legge

n. 525 del 1996, essendo frutto di mero errore materiale

l'indicazione nel dispositivo, come norma impugnata, dell'art. 26,

commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, e che così individuata

essa sarebbe fondata;

che, nell'imminenza della camera di consiglio, le parti

ricorrenti del giudizio a quo hanno depositato memoria illustrativa,

insistendo per l'accoglimento della questione;

che con l'ordinanza iscritta al n. 101 r.o. del 2001,

pronunciata il 14 giugno 2000 e pervenuta alla Corte il 24 gennaio

2001, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5,

della legge n. 448 del 1998;

che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio

introdotto da alcuni dipendenti dell'Avvocatura generale dello Stato

nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, per

ottenere il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria su

quanto loro corrisposto per effetto della legge n. 312 del 1980, che

(modificando l'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato) ha

previsto un sistema fondato sulle qualifiche professionali;

che in pendenza di tale giudizio è intervenuto l'art. 26,

commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, che, definendosi norma di

interpretazione autentica, ha stabilito che le somme corrisposte per

effetto dell'inquadramento nelle nuove qualifiche professionali non

danno luogo ad interessi e rivalutazione monetaria;

che il rimettente - il quale aveva già sollevato la stessa

questione di legittimità costituzionale con altra ordinanza -

"ritiene di aderire alle argomentazioni poste a base" di essa,

ravvisando contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione

per lesione del principio di parità di trattamento tra cittadini in

relazione "alla particolare fattispecie relativa alla corresponsione

degli interessi e della rivalutazione monetaria dei crediti di

lavoro, qualora liquidi ed esigibili"; con l'art. 36 della

Costituzione per lesione del principio di proporzionalità tra

retribuzione e prestazione lavorativa, in ragione della natura

retributiva delle somme dovute per l'inquadramento; e con l'art. 97

Cost., in quanto la norma consentirebbe alla pubblica amministrazione

di eludere l'obbligo di ristorare i dipendenti del ritardo nel

pagamento;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, depositando memoria, con la quale ha fatto

integrale rinvio alle difese svolte nel giudizio introdotto dalla

precedente ordinanza ed ha sostenuto l'inammissibilità e comunque la

manifesta infondatezza della questione.

Considerato che - poiché tanto l'ordinanza n. 673 del 2000

(seppure soltanto nel dispositivo) quanto l'ordinanza n. 101 del 2001

denunciano l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5,

della legge n. 448 del 1998 - i due giudizi possono essere riuniti;

che la questione proposta dall'ordinanza n. 673 del 2000 è

manifestamente inammissibile;

che infatti tale ordinanza, mentre nel dispositivo censura

espressamente l'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998,

nella motivazione riferisce invece la questione di legittimità

costituzionale all'art. 1 comma 5, della legge n. 525 del 1996 e

considera la norma menzionata in dispositivo soltanto come oggetto di

una (diversa) questione di costituzionalità sollevata dallo stesso

giudice con altra ordinanza, la cui motivazione sarebbe idonea a

sostenere la questione relativa al citato art. 1, comma 5;

che il radicale contrasto fra le due parti del provvedimento

non può essere superato privilegiando l'una rispetto all'altra, in

quanto nella struttura dell'ordinanza di rimessione, come in ogni

ordinanza, la motivazione ed il dispositivo assolvono a distinte e

specifiche funzioni, mirando l'una ad indicare le ragioni per cui la

questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale

è ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, ed il secondo

ad individuare formalmente l'oggetto della questione in modo

corrispondente a quelle ragioni;

che pertanto l'ordinanza, in violazione del principio di

autosufficienza del provvedimento di rimessione, è affetta da un

radicale difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta

infondatezza della questione come individuata in dispositivo, con

conseguente manifesta inammissibilità;

che la questione sollevata dall'ordinanza n. 101 del 2001 è

manifestamente inammissibile, in quanto la norma da essa denunciata

è stata dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte

n. 136 del 2001, onde non è più in vigore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, rispettivamente, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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