Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/01/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 13 aprile

1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),

promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Taban

S.p.A. in liquidazione contro l'Ufficio del Registro di Verbania,

iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 - 1ª serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,

con ordinanza 8 marzo 1989 (R.O. n. 350 del 1989), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988,

n. 117, con particolare riferimento all'art. 2, primo comma,

deducendone il contrasto con gli articoli 3, 101 e 108 della

Costituzione in quanto, non prevedendo che anche lo Stato, che sia

parte in causa nei processi tributari, possa esercitare, come ogni

altra parte, l'azione di responsabilità civile nei confronti del

giudice, comprometterebbe l'imparzialità di quest'ultimo;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 18 del 1989 -

come già in precedenza con le sentenze n. 26 del 1987 e n. 2 del

1968 - ha affermato la legittimità di norme che dettino "condizioni

e limiti" alla responsabilità civile dei giudici, volte a garantirne

l'indipendenza e l'imparzialità, tenendo conto della particolarità

delle loro funzioni;

che la normativa dettata con la legge n. 117 del 1988, a tal

fine, ha previsto che per i danni cagionati nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie, di regola, risponda direttamente lo Stato, il

quale può poi rivalersi verso il giudice;

che solo nel caso in cui il comportamento del giudice

costituisca reato, è data al danneggiato azione diretta contro di

lui (art. 13);

che detto sistema, implicante delicate scelte di politica

legislativa e contemperamento tra interessi contrapposti aventi

rilievo costituzionale, è già stato ritenuto legittimo da questa

Corte (cfr. la cit. sentenza n. 18 del 1989);

che risponde a criteri di razionalità che lo Stato, ove sia

parte in un giudizio, possa agire verso il giudice, per danni, nella

sola ipotesi in cui il comportamento del giudice costituisca reato

(art. 13);

che ciò manifestamente non incide sull'indipendenza e

sull'imparzialità del giudice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei

danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e

responsabilità civile dei magistrati), sollevata in relazione agli

articoli 3, 101 e 108 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari