Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/01/1984 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo

comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e

successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 19 settembre

1981 dal pretore di Riesi, nel procedimento penale a carico di Di Blasi

Ludovica ed altri, risulta al n. 605 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 29

dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il pretore di Riesi, con ordinanza del 19 settembre

1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato

dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in riferimento agli

artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione.

Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non

determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il

termine "lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni

divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di

difesa e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che per contro questa Corte, con numerose pronunce (v., da ultimo,

le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la sentenza n. 49

del 1980) ha ritenuto legittimo, anche in riferimento alla materia

edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, quali " limitata

entità" e "limitate modificazioni", osservando che le stesse non

impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di

interpretazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942,

n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765,

sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo

comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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