Corte costituzionale

Ordinanza n. 499/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di

persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità),

promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1983 dal Pretore di Prato,

iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 336 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Prato, con l'ordinanza in epigrafe, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 27

dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di

persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), nella

parte in cui non fissa un termine massimo di efficacia del

provvedimento di diffida del questore, con la conseguenza di

facultizzare in ogni tempo il prefetto ad adottare provvedimenti di

diniego o sospensione della patente di guida;

Considerato che la diffida è un'ingiunzione a cambiare condotta e

ad osservare i princi'pi dell'ordinamento e che, contrariamente alle

misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, rimpatrio

obbligatorio ecc., non produce, di per sé, effetti riduttivi o

compressivi delle libertà individuali (cfr. Sent. n. 23 del 1964);

che l'efficacia temporale della diffida è legata al permanere

di una determinata condotta e spiega i suoi effetti fino al momento

in cui l'interessato non ne abbia chiesto, ed ottenuto,

l'annullamento o la revoca in sede amministrativa, a seguito di

cambiamento di condotta;

che, al contrario, le misure dell'obbligo di soggiorno, del

rimpatrio obbligatorio ecc., appunto in virtù del loro effetto

riduttivo delle libertà individuali, devono essere, per loro natura,

temporanee;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1983, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Pretore di

Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:499 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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