Corte costituzionale

Ordinanza n. 498/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 8/1985

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1985, n.

103 (Ripiano di disavanzi di amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31

dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie) promosso

con ordinanza emessa il 24 novembre 1990 dal pretore di Livorno nel

procedimento civile vertente tra Nuccio Camici e il Ministero del

Tesoro iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 24 novembre 1990 il pretore di

Livorno in funzione di giudice del lavoro ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8,

convertito nella legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di disavanzi di

amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31 dicembre 1983 e norme in

materia di convezioni sanitarie), nella parte in cui, secondo la

costante interpretazione della Corte di cassazione, esclude la

ripetibilità delle somme non corrisposte spontaneamente;

che la questione si è posta in sede di opposizione ad

ingiunzione proposta da un medico il quale aveva ricevuto una somma

di danaro a seguito di sentenza provvisoriamente esecutiva del pretore di Livorno, con cui gli era stato riconosciuto il diritto, in

qualità di sanitario medico convenzionato, al pagamento degli

aumenti o adeguamenti sul corrispettivo risultante dalle convenzioni;

che la sentenza del pretore è stata successivamente riformata

dal tribunale di Livorno, il quale con provvedimento 6-28 novembre

1984 ha rigettato la domanda proposta dal sanitario;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio

per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso, oltre che

per l'infondatezza, per l'inammissibilità della questione, sul

rilievo che l'unica fonte regolatrice del rapporto tra le parti in

causa sarebbe la sentenza ormai passata in giudicato;

Considerato che la già richiamata sentenza 6-28 novembre 1984 del

Tribunale di Livorno è antecedente alla norma impugnata;

che detta sentenza, ove passata in giudicato, avrebbe

definitivamente regolato il rapporto oggetto del giudizio;

che sul punto l'ordinanza di remissione tace dal tutto,

omettendo di fornire sia gli indispensabili elementi di fatto sia le

corrispondenti valutazioni;

che pertanto, in difetto di motivazione sulla rilevanza della

questione nel giudizio a quo, va dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio

1985, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103 (Ripiano di

disavanzi di amministrazione delle Uu.ss.ll. al 31 dicembre 1983 e

norme in materia di convenzioni sanitarie), sollevata in riferimento

all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Livorno, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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