Corte costituzionale

Ordinanza n. 498/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),

promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 dal Tribunale di

Firenze, iscritta al n. 1053 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di

Iaselli Angelo, imputato del delitto di cui all'art. 10 della legge

14 dicembre 1974, n. 497, "per avere illegalmente detenuto una

pistola Beretta cal. 9 mod. 34 da considerarsi arma da guerra", il

Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18 ottobre 1983, ha

denunciato: a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il

quale, nel definire armi da guerra quelle che "per la loro spiccata

potenzialità di offesa sono o possono essere destinate al moderno

armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico",

impedisce "al giudice un apprezzamento discrezionale sulla concreta

potenzialità di offesa dell'arma, qualora la medesima risulti già

in dotazione di truppe nazionali od estere"; b) in riferimento agli

artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113 della Costituzione,

l'illegittimità dello stesso art. 1 della legge 18 aprile 1975, n.

110, in quanto tale precetto "fa sì che un atto amministrativo di

autorità estera, che destinasse ad armamento delle proprie truppe

qualsiasi arma verrebbe ad integrare la norma penale citata, senza

che" l'autorità giudiziaria "possa esperire i normali controlli di

legittimità sull'atto";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la prima questione venga dichiarata non fondata

e la seconda questione venga dichiarata inammissibile per

irrilevanza;

Considerato, quanto alla prima questione, che il giudice a quo

muove dalla premessa che l'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110,

non consenta al giudice alcuna possibilità di sindacato in ordine

alla natura dell'arma, premessa da ritenersi inaccettabile alla

stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, assolutamente

costante nel ritenere - anche nelle decisioni erroneamente richiamate

dall'ordinanza di rimessione quali pretesi precedenti in senso

contrario - che la classificazione di un'arma va operata non in

astratto ma in concreto, attraverso la considerazione di tutti gli

elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo;

e che il riconoscimento di tale possibilità di sindacato da

parte del giudice penale rende manifestamente infondata anche la

seconda questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975,

n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo

delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze

con ordinanza del 18 ottobre 1983;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975,

n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo

delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in

riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113

della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18

ottobre 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:498 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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