Corte costituzionale

Ordinanza n. 496/1995

Altra decisione · depositata il 04/12/1995 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4,

della legge della Provincia di Bolzano 12 dicembre 1984, n. 19

(Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi

vegetali), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dal

Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Luis Paungger

e Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 294 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nella udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio, per la Provincia

autonoma di Bolzano;

Ritenuto che nel procedimento di opposizione promosso da Luis

Paungger contro la Provincia autonoma di Bolzano e altro avverso

l'ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione

dell'art. 6, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 12

dicembre 1984, n. 19 (Disciplina della raccolta dei funghi a tutela

degli ecosistemi vegetali), per avere il Paungger opposto rifiuto

all'intimazione di aprire lo zaino che portava con sé, rivoltagli da

un custode forestale addetto al controllo del rispetto della

normativa in materia di raccolta di funghi, il Pretore di Bolzano,

con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 13 della

Costituzione, del succitato art. 6, comma 4, laddove stabilisce che:

"chiunque, nell'ambito dei terreni di cui al successivo quinto comma,

a formale intimazione opponga rifiuto all'apertura, per i necessari

controlli, di contenitori portatili o mezzi di trasporto, soggiace

alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 150.000;

che, ad avviso del giudice rimettente, il principio

costituzionale di tutela della libertà individuale, di cui all'art.

13 della Costituzione, non consentirebbe di conferire all'agente

accertatore il potere di ispezionare i contenitori che il soggetto

controllato porta con sé e che, conseguentemente, risulterebbe anche

illegittimo sanzionare il rifiuto alla richiesta di apertura di tali

contenitori, in quanto detta sanzione configurerebbe una lesione

della libertà personale costituzionalmente tutelata;

che, secondo lo stesso giudice a quo, la rilevanza della

questione non sarebbe inficiata dalla sopravvenuta sostituzione della

norma impugnata da parte dell'art. 8, comma 3, della legge

provinciale 19 giugno 1991, n. 18, di contenuto pressoché identico;

che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano

per sostenere l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del

ricorso;

Considerato che la legge provinciale n. 18 del 1991 - richiamata

dallo stesso giudice a quo - ha disposto, all'art. 11, l'espressa

abrogazione della legge provinciale n. 19 del 1984 ed è entrata in

vigore, come stabilito nell'art. 13, "trenta giorni dopo la sua

pubblicazione", avvenuta il 2 luglio 1991 nel Bollettino ufficiale

della Regione Trentino-Alto Adige n. 28, e cioè il 1 agosto 1991;

che il fatto che ha dato origine al giudizio a quo si è

verificato il 14 agosto 1991, come risulta dal verbale di

trasgressione n. F/1278 di pari data;

che, pertanto, all'epoca del fatto, la legge provinciale n. 19

del 1984 risultava già abrogata ad opera della legge provinciale n.

18 del 1991, e, di conseguenza, era quest'ultima normativa, e non

quella impugnata, a dover trovare applicazione nel giudizio a quo;

che non appare rilevante, ai fini del presente giudizio, il fatto

che l'art. 10 della successiva legge provinciale 27 agosto 1991, n.

25 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del

bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1991),

entrata in vigore il 12 settembre 1991, abbia poi modificato il

termine di trenta giorni per l'entrata in vigore della legge

provinciale n. 18 del 1991, di cui al succitato art. 13 della stessa

legge, elevandolo a centoventi giorni, in quanto tale innovazione

legislativa è intervenuta dopo la data del 14 agosto 1991, quando si

svolse il fatto contestato;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice a quo, per una rinnovata valutazione della rilevanza della

questione proposta nel giudizio pendente davanti ad esso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:496 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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