Corte costituzionale

Ordinanza n. 494/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/12/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del

decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici

dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo

contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23

gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio

1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12

giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti

categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per

disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di

polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino

delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici),

promossi con n. 3 ordinanze, emesse il 13 e 15 luglio 1994 e il 23

novembre 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Lombardia, rispettivamente iscritte ai nn. 386, 387 e 388 del

registro ordinanze 1995, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Tristi Auro ed altri e di Abbate

Armando, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto il

riconoscimento del diritto alla riliquidazione dei trattamenti

pensionistici in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali

apportati da leggi sopravvenute, la Corte dei conti - sezione

giurisdizionale per la Regione Lombardia, con tre ordinanze di

identico contenuto rispettivamente emesse il 13 luglio, il 15 luglio

e il 23 novembre dell'anno 1994, pervenute alla Corte il 31 maggio

1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in

materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle

categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990

n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione

ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici

relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della

legge 2 giugno 1992 (recte: 6 marzo 1992), n. 216 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,

recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento

economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione

alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991

e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti

economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle

altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i

contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del

personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative

carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella parte in cui

non prevedono un sistema di perequazione automatica per i trattamenti

pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente

all'ottobre del 1989;

che, a parere del giudice a quo, a causa della mancata

previsione, nelle impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai

dipendenti collocati a riposo, di adeguati meccanismi perequativi, si

sarebbe verificata una irragionevole discriminazione, agli effetti

del trattamento pensionistico, tra soggetti che si trovano in

identica posizione funzionale con incidenza sui principi di

proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alle esigenze di

vita;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti, fuori termine, Abbate Armando, nonché, nei termini,

Tristi Auro ed altri, insistendo per l'accoglimento della questione

sollevata con l'ordinanza n. 386 del 1995;

che è pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili;

Considerato che le questioni, per l'identità del tema, debbono

essere riunite per essere decise congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 178 del 1995, ha dichiarato

inammissibile identica questione prospettata nei medesimi termini,

rilevando che nell'ipotesi di censure rivolte ad interi testi

legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una norma

ritenuta necessaria, non può il giudice a quo limitarsi ad indicare

nell'ordinanza di rimessione tutte le disposizioni del sistema in

quanto viene così resa impossibile l'identificazione delle

disposizioni cui riferire la denuncia;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27

dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del

decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici

dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo

contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23

gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio

1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del

trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12

giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei

trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti

categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per

disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di

polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino

delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:494 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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